IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo
all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti
il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di
controllo e di prospetto tariffario;
Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;
Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei
vini «Colli di Luni» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare
di produzione;
Visto il decreto dirigenziale protocollo n. 17683 del 31 luglio
2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura di La Spezia e di Massa Carrara
dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art.
48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli di Luni»;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura di La Spezia e di Massa Carrara quale
struttura di controllo della denominazione di origine controllata di
cui sopra;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con
comunicazione del 31 gennaio 2011, acquisita con protocollo n. 2302
del 2 febbraio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di
valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria, con DGR
n. 304 del 25 marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo
tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione
del provvedimento di adeguamento;
Decreta:
Art. 1
1. Il piano dei controlli per la DOC «Colli di Luni», approvato con
il decreto dirigenziale protocollo n. 17683 del 31 luglio 2009, e'
adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal
decreto ministeriale 2 novembre 2010.
2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di La
Spezia e di Massa Carrara, struttura di controllo gia' autorizzata
con il decreto dirigenziale protocollo n. 17683 del 31 luglio 2009,
deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di
controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati
della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti
stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
3. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il
piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il
preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e' tenuta a
comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la
composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i
ricorsi.
4. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le
prescrizioni previste dal presente decreto nonche' dal decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre
2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale
competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonche' di
svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto secondo
le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario
approvati.