IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP);
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio
2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova
disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di
vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione,
e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno
2010, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di
versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2010;
Visto il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la
procedura di accesso all'attivita' assicurativa e l'Albo delle
imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione del
contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e
riassicurazione per l'anno 2011 nella misura e con le modalita' di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
Visto il provvedimento dell'ISVAP 30 novembre 2009, n. 2757,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009 con
il quale e' stata determinata l'aliquota per il calcolo degli oneri
di gestione nella misura del 6,1 per cento da dedursi dai premi
assicurativi incassati nell'esercizio 2010, ai fini della
determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di
assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 24 gennaio 2011
che evidenzia spese di funzionamento per il 2011, pari a euro
62.708.960,00;
Vista la comunicazione dell'ISVAP del 18 febbraio 2011 con la quale
viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2011
relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di
assicurazione e riassicurazione, pari a euro 48.923.749,00 e viene
resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2010
rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami
dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione e
viene proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza
per l'esercizio 2011, a carico delle imprese di assicurazione e
riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di
assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel
territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,43 per mille
dei premi incassati nell'esercizio 2010;
Decreta:
Art. 1
Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2011 all'ISVAP
1.Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2011 all'ISVAP, ai
sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e
dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto
all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica,
dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di
imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea
operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano
esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella
misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati nell'esercizio
2010 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui
all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche' della
riassicurazione.
2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui
al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2010 dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con
provvedimento dell'ISVAP del 30 novembre 2009, n. 2757, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009 in misura pari
al 6,1 per cento dei predetti premi.