IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o
Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli
Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle
strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario
generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le
rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2003, recante individuazione dei datori di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303
del 1999, secondo cui alla individuazione degli Uffici di diretta
collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di
Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro
composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta delle Autorita' politiche interessate;
Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla
ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentite le organizzazioni sindacali
Decreta
Art. 1
Denominazioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il
Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con
funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;
e) Segretariato generale, Segretario generale, Vice Segretario
generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario
generale ed il Vice Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i
Dipartimenti della Presidenza e gli Uffici autonomi ad essi
equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia
funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra
struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o
Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a
Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento di
una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze
in materia di trattamento economico del dirigente preposto;
g) Uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale,
in cui si articolano i Dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.