IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernente
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al  progresso
tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) 1272/2008 del  Parlamento
Europeo   e   del   Consiglio,   relativo    alla    classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 di  recepimento  della
direttiva 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile  2003,  relativo
all'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto in particolare, l'articolo 1 del citato decreto  ministeriale
30 giugno  2003  che  indica  il  31  dicembre  2013  quale  scadenza
dell'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le  quali  la  sostanza  attiva
idrazide maleica; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei prodotti fitosanitari a base  della  sostanza  attiva
idrazide maleica riportati nell'allegato al presente decreto; 
  Viste  le  istanze  presentate  dall'Impresa  titolare  intese   ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo ROYAL MH 600 g/l  WDG  conforme  all'allegato  III  del
citato   decreto   legislativo   194/1995,   relativo   al   prodotto
fitosanitario di riferimento ROYAL HM 60 G,  presentato  dall'impresa
Chemtura Italy Srl che ne ha concesso specifico accesso; 
  Viste, inoltre, le richieste presentate dall'Impresa titolare delle
registrazioni stesse, al fine di ottenere modifiche di composizione e
variazioni amministrative relative alle officine  di  produzione  per
alcuni  dei  prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi   e   indicate
nell'allegato al presente decreto; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente  decreto  ha
ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma  4,  del  citato
decreto 30 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti  ed
in conformita'  alle  condizioni  definite  per  la  sostanza  attiva
idrazide maleica; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194
ha preso atto della valutazione del sopracitato  fascicolo  ROYAL  MH
600 g/l WDG, da parte degli Istituti  scientifici  convenzionati,  al
fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al
31 dicembre 2013, alle nuove condizioni di impiego  e  con  eventuale
adeguamento  alla  composizione   del   prodotto   fitosanitario   di
riferimento; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato agli atti definitivi richiesti dall'Ufficio; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  31  dicembre  2013,  data  di
scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva  idrazide  maleica  in
allegato I, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al  presente
decreto alle condizioni definite alla luce dei principi  uniformi  di
cui all'allegato VI del citato decreto  legislativo  17  marzo  1995,
n.194 sulla base della valutazione del fascicolo ROYAL MH 600 g/l WDG
conforme all'All. III; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino al  31  dicembre  2013,  data  di  scadenza
dell'iscrizione della sostanza  attiva  in  allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.194, i prodotti fitosanitari indicati in
allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome
dell'impresa a fianco  indicata,  alle  condizioni  e  sulle  colture
indicate nelle rispettive etichette  allegate  al  presente  decreto,
fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono  altresi'  autorizzate  le  modifiche   di   composizione   in
adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche
indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato  al
presente decreto. 
  Sono fatti salvi gli adempimenti che  saranno  definiti  a  livello
comunitario per la presentazione e  la  valutazione  di  informazioni
supplementari necessarie per il rinnovo dell'iscrizione in allegato I
della sostanza attiva idrazide maleica. 
  L'impresa titolare delle autorizzazioni e' tenuta a rietichettare i
prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire  ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 maggio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello