IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il Regolamento (CE) no 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 marzo 2003 che indica il 31 ottobre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva deltametrina riportato nell'allegato al presente decreto; Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo UVP05940125 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento K-Obiol DP2, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l.; Vista, inoltre, le richiesta presentata dall'impresa titolare della registrazione stessa, al fine di ottenere modifiche d'impiego e variazioni amministrative relative alle officine di produzione per il prodotto fitosanitario di cui trattasi e indicate nell'allegato al presente decreto; Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 28 marzo 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per la sostanza attiva deltametrina; Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della valutazione del sopracitato fascicolo UVP05940125, da parte degli istituti scientifici convenzionati, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 ottobre 2013, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento; Viste le note con le quali l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato agli atti definitivi richiesti dall'ufficio; Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina in allegato I, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base della valutazione del fascicolo UVP05940125 conforme all'allegato III; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: E' ri-registrato fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. Sono altresi' autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono fatti salvi gli adempimenti che saranno definiti a livello comunitario per la presentazione e la valutazione di informazioni supplementari necessarie per il rinnovo dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva deltametrina. L'impresa titolare dell'autorizzazione sono tenute a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresi' tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 2011 Il direttore generale: Borrello