IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 20 marzo  1975,  n.  70  recante  «Disposizioni  sul
riordinamento  degli  enti  pubblici  e  del   rapporto   di   lavoro
dipendente»; 
  Vista la legge  9  marzo  1989,  n.  88  recante  «Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479  recante
«Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino  e  soppressione  di
enti pubblici di previdenza e assistenza»; 
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante «Modifiche alla legge 5
agosto 1978, n.  468,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
recante norme di contabilita' generale  dello  Stato  in  materia  di
bilancio.  Delega  al  Governo  per  l'individuazione  delle   unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279  recante
«Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio  dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  Amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art. 1 della legge 15 marzo 997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  23  aprile  2004,  n.  124  recante
«Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di  previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'art.  8  della  legge  14  febbraio
2003, n. 30»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista  la  legge  24  dicembre  2007,  n.  247  recante  «Norme  di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro  e
competitivita' per favorire  l'equita'  e  la  crescita  sostenibili,
nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e  previdenza  sociale»,
secondo cui  i  criteri  previsti  dalla  normativa  vigente  per  il
riordino e la riorganizzazione,  in  via  regolamentare,  degli  enti
pubblici  sono  integrati,  limitatamente  agli  enti   previdenziali
pubblici, dalla  possibilita'  di  prevedere,  a  tal  fine,  modelli
organizzativi volti a realizzare sinergie e  conseguire  risparmi  di
spesa anche attraverso gestioni  unitarie,  uniche  o  in  comune  di
attivita' strumentali; 
  Visto l'art. 74, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008,  n.
133  recante  «Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  recante  disposizioni  urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria»
che, nello stabilire il ridimensionamento degli assetti organizzativi
delle  amministrazioni  ed  enti  ivi  richiamati,  prevede  che   le
amministrazioni  possono  disciplinare,  mediante  appositi  accordi,
forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e  strumentali,
compresa la gestione  del  personale,  nonche'  l'utilizzo  congiunto
delle risorse umane  in  servizio  presso  le  strutture  centrali  e
periferiche e che le amministrazioni  dello  Stato  rideterminano  la
rete periferica su base regionale o interregionale; 
  Vista la legge 4 marzo 2009,  n.  15  recante  «Delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei Conti»; 
  Visto  l'art.  17,  del  decreto  legge  1°  luglio  2009,  n.   78
convertito, con modificazioni, nella legge  3  agosto  2009,  n.  102
recante «Misure di contenimento della spesa degli enti pubblici»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172  recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e, in particolare, l'art. 1,  comma  9,  che
prevede che ai fini della attuazione delle misure di cui all'art. 74,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti  previdenziali
e  assistenziali  pubblici  vigilati   l'integrazione   logistica   e
funzionale delle sedi territoriali; 
  Vista la citata legge 13 novembre 2009, n. 172 che  prevede  che  i
risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli gia' considerati ai
fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica,  in  attuazione  del
richiamato decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la citata legge 13 novembre 2009, n. 172 che prevede che, con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'art.
1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a  realizzare
sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un  importo
non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini  di  quanto
previsto al comma 8 del medesimo art. 1; 
  Visto l'art. 2, commi 52, 222 e 223, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello  Stato»  concernenti  disposizioni  in  materia  di
funzioni dell'Agenzia del demanio; 
  Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,
n.  97  recante  «Regolamento  concernente  l'amministrazione  e   la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975,  n.
70»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali»; 
  Vista la deliberazione consiliare I.N.P.S.  del  5  luglio  2000  e
successive modifiche ed integrazioni concernente  il  Regolamento  di
organizzazione dell'Istituto; 
  Vista la deliberazione consiliare INAIL del 1° luglio 1999, n.  232
e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento  di
organizzazione dell'Istituto; 
  Vista la deliberazione consiliare INPDAP del 27 giugno 2006, n. 357
e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento  di
organizzazione dell'Istituto; 
  Vista la deliberazione consiliare ENPALS del 5 luglio 2006, n. 60 e
successive modifiche ed integrazioni concernente  il  Regolamento  di
organizzazione dell'Istituto; 
  Visti i rispettivi regolamenti di  amministrazione  e  contabilita'
degli enti vigilati; 
  Considerato che l'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n.
247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e  competitivita'  per  favorire  l'equita'  e  la
crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro  e
previdenza sociale", contiene la previsione di modelli  organizzativi
volti a realizzare sinergie e  conseguire  risparmi  di  spesa  anche
attraverso  gestioni  unitarie,  uniche  o  in  comune  di  attivita'
strumentali; 
  Considerata la Direttiva del Ministro del lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali del 14 novembre 2008 recante «Linee guida per
l'attuazione delle disposizioni  in  materia  di  riorganizzazione  e
razionalizzazione   e   per    l'implementazione    delle    sinergie
organizzative degli enti pubblici vigilati dal Ministero del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali» propone la realizzazione  del
modello «Casa del Welfare» ai fini  dell'attuazione  degli  obiettivi
fissati dal richiamato art. 74 del decreto legge n.  112,  convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Considerata la convenzione  quadro  per  la  costituzione  di  poli
logistici integrati territoriali stipulata dal Ministero del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  e  dall'INPS,  dall'INAIL  e
dall'INPDAP in data 5 maggio 2009; 
  Considerata la necessita', cosi' come previsto dall'art.  1,  comma
9, della legge 13 novembre 2009, n. 172, della  individuazione  degli
ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7,  della
legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  volti  a  realizzare  sinergie  e
conseguire  risparmi  nel  triennio  2010-2012  per  un  importo  non
inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai  fini  dei  risparmi
finanziari da conseguire nell'arco del decennio pari a  3,5  miliardi
di euro come fissati dall'art. 1, comma 8, della  predetta  legge  24
dicembre 2007, n. 247; 
  Ritenuto funzionale alla definizione del modello  organizzativo  un
riassetto strutturale delle sedi territoriali  delle  amministrazioni
coinvolte che tenga  conto  della  tendenza  in  atto  relativa  alle
cessazioni dal servizio del personale e delle riduzioni dei budget di
spesa e di unita' entro cui  procedere  ad  assunzioni,  nonche'  del
regime di assunzione generale delineato dal citato decreto  legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e dalle successive norme in materia; 
  Ritenuto necessario, ai fini del conseguimento dei  risparmi  delle
spese  sostenute  dalle  amministrazioni  coinvolte   attraverso   la
razionalizzazione  dell'utilizzo  del  patrimonio  immobiliare  delle
amministrazioni interessate e della compartecipazione alle spese  per
il funzionamento delle sedi sul  territorio,  prevedere,  nell'ambito
della definizione del modello organizzativo, anche  la  realizzazione
di sinergie di natura logistica, compatibili con l'attuale situazione
proprietaria e locativa delle amministrazioni coinvolte,  nell'ottica
di un piu' generale processo di integrazione dei servizi attinenti al
Welfare e di una migliore fruibilita' dei servizi al pubblico; 
  Considerato che l'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n.
172 autorizza gli enti previdenziali e assistenziali a stipulare  con
il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   apposite
convenzioni per la valorizzazione degli  immobili  strumentali  e  la
realizzazione di centri unici  di  servizio,  riconoscendo  canoni  e
oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle
integrazioni logistiche e funzionali; 
  Ritenuto  di   dover   disciplinare   nel   modello   organizzativo
individuato gli accordi di  sede,  il  coordinamento  dirigenziale  e
l'entita' dei risparmi, i  servizi  di  accoglienza  dell'utenza,  le
attivita' di supporto e quelle di vigilanza,  i  professionisti  e  i
medici, i beni strumentali e  i  relativi  investimenti,  nonche'  la
cooperazione dei sistemi informativi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Modello organizzativo «Polo integrato del Welfare» 
 
  Il modello relativo al Polo integrato del Welfare definisce le sedi
logistiche uniche dove gli utenti possono fruire dei servizi pubblici
inerenti alle politiche sul  lavoro  e  sociali,  alla  tutela  delle
condizioni di lavoro, alla sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  e  alla
previdenza e assistenza. 
  Il modello si articola in  un  sistema  flessibile  di  sinergie  e
cooperazioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e
gli enti previdenziali e assistenziali  da  esso  vigilati,  con  una
gestione coordinata, condivisa  e  quanto  piu'  possibile  integrata
delle attivita' di supporto e istituzionali  che  sono  svolte  negli
uffici territoriali. 
  Il coordinamento, la condivisione e  l'integrazione  riguardano  le
funzioni  istituzionali  e  di  supporto,  la  programmazione  e   la
direzione delle attivita' delle Sedi, l'organizzazione e la  gestione
dei  servizi  all'utenza,  il  coordinamento  e   la   gestione   dei
professionisti e dei medici, le attivita' ispettive. 
  Il modello trova compiuta definizione nelle Sedi logistiche  uniche
per la realizzazione delle sinergie tra tutte le  amministrazioni  di
cui al presente articolo o, in una fase transitoria, limitatamente  a
quelle amministrazioni in  cui  sia  possibile  l'adozione  immediata
della nuova organizzazione.