IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro dipendente»; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato»; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», secondo cui i criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilita' di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali; Visto l'art. 74, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» che, nello stabilire il ridimensionamento degli assetti organizzativi delle amministrazioni ed enti ivi richiamati, prevede che le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche e che le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale; Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti»; Visto l'art. 17, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 recante «Misure di contenimento della spesa degli enti pubblici»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 9, che prevede che ai fini della attuazione delle misure di cui all'art. 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali; Vista la citata legge 13 novembre 2009, n. 172 che prevede che i risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli gia' considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la citata legge 13 novembre 2009, n. 172 che prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo art. 1; Visto l'art. 2, commi 52, 222 e 223, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» concernenti disposizioni in materia di funzioni dell'Agenzia del demanio; Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Vista la deliberazione consiliare I.N.P.S. del 5 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto; Vista la deliberazione consiliare INAIL del 1° luglio 1999, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto; Vista la deliberazione consiliare INPDAP del 27 giugno 2006, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto; Vista la deliberazione consiliare ENPALS del 5 luglio 2006, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto; Visti i rispettivi regolamenti di amministrazione e contabilita' degli enti vigilati; Considerato che l'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", contiene la previsione di modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali; Considerata la Direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 14 novembre 2008 recante «Linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione e razionalizzazione e per l'implementazione delle sinergie organizzative degli enti pubblici vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» propone la realizzazione del modello «Casa del Welfare» ai fini dell'attuazione degli obiettivi fissati dal richiamato art. 74 del decreto legge n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Considerata la convenzione quadro per la costituzione di poli logistici integrati territoriali stipulata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dall'INPS, dall'INAIL e dall'INPDAP in data 5 maggio 2009; Considerata la necessita', cosi' come previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172, della individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini dei risparmi finanziari da conseguire nell'arco del decennio pari a 3,5 miliardi di euro come fissati dall'art. 1, comma 8, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 247; Ritenuto funzionale alla definizione del modello organizzativo un riassetto strutturale delle sedi territoriali delle amministrazioni coinvolte che tenga conto della tendenza in atto relativa alle cessazioni dal servizio del personale e delle riduzioni dei budget di spesa e di unita' entro cui procedere ad assunzioni, nonche' del regime di assunzione generale delineato dal citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle successive norme in materia; Ritenuto necessario, ai fini del conseguimento dei risparmi delle spese sostenute dalle amministrazioni coinvolte attraverso la razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare delle amministrazioni interessate e della compartecipazione alle spese per il funzionamento delle sedi sul territorio, prevedere, nell'ambito della definizione del modello organizzativo, anche la realizzazione di sinergie di natura logistica, compatibili con l'attuale situazione proprietaria e locativa delle amministrazioni coinvolte, nell'ottica di un piu' generale processo di integrazione dei servizi attinenti al Welfare e di una migliore fruibilita' dei servizi al pubblico; Considerato che l'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172 autorizza gli enti previdenziali e assistenziali a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali; Ritenuto di dover disciplinare nel modello organizzativo individuato gli accordi di sede, il coordinamento dirigenziale e l'entita' dei risparmi, i servizi di accoglienza dell'utenza, le attivita' di supporto e quelle di vigilanza, i professionisti e i medici, i beni strumentali e i relativi investimenti, nonche' la cooperazione dei sistemi informativi; Decreta: Art. 1 Modello organizzativo «Polo integrato del Welfare» Il modello relativo al Polo integrato del Welfare definisce le sedi logistiche uniche dove gli utenti possono fruire dei servizi pubblici inerenti alle politiche sul lavoro e sociali, alla tutela delle condizioni di lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla previdenza e assistenza. Il modello si articola in un sistema flessibile di sinergie e cooperazioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali da esso vigilati, con una gestione coordinata, condivisa e quanto piu' possibile integrata delle attivita' di supporto e istituzionali che sono svolte negli uffici territoriali. Il coordinamento, la condivisione e l'integrazione riguardano le funzioni istituzionali e di supporto, la programmazione e la direzione delle attivita' delle Sedi, l'organizzazione e la gestione dei servizi all'utenza, il coordinamento e la gestione dei professionisti e dei medici, le attivita' ispettive. Il modello trova compiuta definizione nelle Sedi logistiche uniche per la realizzazione delle sinergie tra tutte le amministrazioni di cui al presente articolo o, in una fase transitoria, limitatamente a quelle amministrazioni in cui sia possibile l'adozione immediata della nuova organizzazione.