IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha fissato l'aumento delle maggiorazioni sociali sino a garantire un reddito mensile pari a euro 516,46 in presenza di determinati requisiti di reddito e di eta'; Visti gli articoli 38, comma 9, 39, comma 4 e 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che recano la disciplina della erogazione delle maggiorazioni sociali di cui alla sopra citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai cittadini italiani residenti all'estero; Visto, in particolare, il comma 9 del summenzionato art. 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce con proprio decreto il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il decreto del 12 maggio 2003 che ha dato attuazione alle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le determinazioni del livello di reddito equivalente, per ciascun Paese straniero, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore dei lavoratori disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita', nonche' il conseguente incremento dei limiti reddituali e degli importi di cui all'art. 38, comma 9 della citata legge 289 del 2002. Visto, l'art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 17 luglio 2006, con il quale le competenze del Ministro per gli Italiani nel mondo sono state attribuite al Ministero degli affari esteri; Visto l'art. 1, comma 2 della legge n. 172 del 13 novembre 2009, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto interministeriale del 28 gennaio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro degli affari esteri, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, art. 38 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002; Vista la nota tecnica datata 11 febbraio 2011 fatta pervenire dall'Istituto nazionale di statistica; Tenuto conto delle risultanze della Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, svoltasi in data 4 aprile 2011; Considerata la necessita' di dover procedere alla rideterminazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, all'importo previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; Decreta: Art. 1 Il livello di reddito equivalente, per ciascun paese, al reddito di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' stabilito nella misura risultante dal prodotto di 603,87 euro, per l'anno 2011, rivalutati, per gli anni successivi, in base alla citata legge n.127 del 2007, per i coefficienti indicati per ciascun paese nella unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.