IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
  Visto l'art. 38 della legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  che  ha
fissato l'aumento delle maggiorazioni sociali  sino  a  garantire  un
reddito mensile  pari  a  euro  516,46  in  presenza  di  determinati
requisiti di reddito e di eta'; 
  Visti gli articoli 38, comma 9, 39, comma 4 e 49,  comma  1,  della
legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  che  recano  la  disciplina  della
erogazione delle maggiorazioni sociali di cui alla sopra citata legge
28 dicembre 2001, n. 448, ai cittadini italiani residenti all'estero; 
  Visto, in particolare, il comma 9 del summenzionato art. 38,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in  cui  prevede  che  il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  gli
italiani nel mondo, stabilisce con  proprio  decreto  il  livello  di
reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito  di  cui  all'art.
38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
  Visto il decreto del 12 maggio 2003 che  ha  dato  attuazione  alle
disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 38 della legge  27  dicembre
2002, n. 289, concernente le determinazioni del  livello  di  reddito
equivalente, per ciascun Paese straniero, al reddito di cui  all'art.
38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
  Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio  2007,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che
ha previsto, con effetto dal  1°  gennaio  2008,  l'incremento  delle
pensioni in favore dei lavoratori disagiati di cui all'art. 38, commi
da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tenuto conto anche di
quanto previsto dall'art. 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro  al
mese per tredici mensilita', nonche' il  conseguente  incremento  dei
limiti reddituali e degli importi di cui all'art. 38, comma  9  della
citata legge 289 del 2002. 
  Visto, l'art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 181 del  18  maggio
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 17 luglio
2006, con il quale le competenze del Ministro per  gli  Italiani  nel
mondo sono state attribuite al Ministero degli affari esteri; 
  Visto l'art. 1, comma 2 della legge n. 172 del  13  novembre  2009,
recante l'istituzione del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto interministeriale del 28 gennaio 2009 del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  con  il  Ministro  degli  affari  esteri,
riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al comma  9,  art.
38 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002; 
  Vista la nota tecnica  datata  11  febbraio  2011  fatta  pervenire
dall'Istituto nazionale di statistica; 
  Tenuto  conto  delle  risultanze  della  Conferenza   dei   servizi
convocata ai sensi dell'art. 14 della legge del  7  agosto  1990,  n.
241, svoltasi in data 4 aprile 2011; 
  Considerata la necessita' di dover procedere alla  rideterminazione
del livello di reddito  equivalente,  per  ciascun  paese  straniero,
all'importo previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 127; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il livello di reddito equivalente, per ciascun paese, al reddito di
cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,  e'
stabilito nella misura risultante dal prodotto di  603,87  euro,  per
l'anno 2011, rivalutati, per gli anni successivi, in base alla citata
legge n.127 del 2007, per i coefficienti indicati per  ciascun  paese
nella unita tabella, che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto.