L'AUTORITA' 
 
NELLA sua riunione di Consiglio del 30 maggio 2011; 
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177,  in  particolare
l'art. 1 comma 6, lett. a) n. 5, lett. c) n. 7 e  n.  9  e  l'art.  1
commi 29 e 30; 
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  recante  "Testo
unico  della   radiotelevisione",   come   modificato   dal   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo  unico  dei  servizi
media audiovisivi e radiofonici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73; 
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003  n.  259  recante  "Codice
delle  comunicazioni   elettroniche",   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214; 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  recante  "Codice
dell'Amministrazione  digitale",  come  piu'  volte  modificato,   in
particolare gli articoli 40-bis, 47 e 48; 
VISTA la propria delibera n.  666/08/CONS  recante  "Regolamento  per
l'organizzazione  e  la  tenuta  del  registro  degli  operatori   di
comunicazione" che  razionalizza  e  aggiorna  il  precedente  quadro
regolamentare in  tema  di  tenuta  e  gestione  del  Registro  degli
Operatori di Comunicazione; 
VISTA la propria delibera n.  608/10/CONS  recante  "Regolamento  per
l'organizzazione  e  la  tenuta  del  registro  degli  operatori   di
comunicazione:   modifiche   ed   integrazioni   alla   delibera   n.
666/08/CONS" che adegua  la  delibera  n.  666/08/CONS  e  l'allegata
modulistica all'ampliamento dell'ambito  soggettivo  dell'obbligo  di
iscrizione al Registro, facente seguito alla novella  introdotta  dal
gia' citato decreto legislativo n. 44 del marzo 2010; 
VISTA la delibera n. 116/10/CONS recante "Modifica della delibera  n.
129/02/CONS recante disposizioni relative  all'Informativa  economica
di sistema", che ha operato  una  complessiva  razionalizzazione  del
precedente   sistema   attuativo   per   la   gestione   e    l'invio
dell'Informativa Economica di Sistema; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 della delibera n.  116/10/CONS,
i soggetti obbligati comunicano, con cadenza annuale, all'Autorita' i
dati  relativi  all'Informativa  Economica  di   Sistema   pertinenti
all'esercizio finanziario dell'anno precedente; 
CONSIDERATO che le imprese di produzione e distribuzione di programmi
radiotelevisivi saranno oggetto di rilevazione  mediante  modulistica
separata da quella disciplinata nella presente sede; 
CONSIDERATA la necessita'  di  adeguare  i  modelli  dell'Informativa
Economica di Sistema al fine  di  renderli  conformi  ai  cambiamenti
legislativi e regolamentari intervenuti; 
RITENUTO che l'invio del modello  da  parte  dei  soggetti  obbligati
aventi   ricavi   totali,   riferibili   alle   attivita'    rilevate
dall'Informativa  Economica  di  Sistema,  pari  a  zero  euro,   pur
rappresentando un onere per i  regolati  di  dimensioni  minori,  non
produce un'effettiva utilita' ai fini della Informativa Economica  di
Sistema. Infatti, i soggetti in questione,  non  generando  proventi,
non producono alcuna risorsa economica imputabile alle attivita'  del
settore delle comunicazioni; 
RITENUTO,  altresi',  necessario  riservarsi   la   possibilita'   di
procedere ad eventuali successivi  aggiornamenti  e  modifiche  degli
obblighi  informativi   posti   in   capo   alle   imprese,   qualora
intervenissero mutamenti del quadro normativo e di mercato; 
UDITA la  relazione  dei  Commissari  Stefano  Mannoni  e  Sebastiano
Sortino,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29   del   regolamento   di
organizzazione e funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              DELIBERA 
 
                               Art. 1 
 
           Obbligo della Informativa Economica di Sistema 
 
1. Gli operatori di rete, i fornitori di servizi di media audiovisivi
o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi  associati  e/o  di
servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attivita'  di
radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicita', le agenzie
di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali  quotidiani,
periodici o riviste, i  soggetti  esercenti  l'editoria  elettronica,
cosi' come definiti nell'Allegato A  alla  delibera  n.  666/08/CONS,
art. 2, comma 1, - recante il Regolamento per l'organizzazione  e  la
tenuta del Registro degli operatori di  comunicazione  -,  modificato
dalla  delibera  n.  608/10/CONS,  sono  obbligati  all'invio   della
Informativa Economica di Sistema. 
2. Sono esentati dall'obbligo dell'invio della Informativa  Economica
di Sistema i soggetti obbligati di cui al comma 1  aventi,  nell'anno
di riferimento, ricavi totali pertinenti alle  attivita'  di  cui  al
comma precedente pari a zero euro. I ricavi  cui  si  fa  riferimento
sono  quelli  relativi  al  valore  della  produzione,   cosi'   come
risultante dal bilancio d'esercizio  dell'anno  precedente,  compresi
quelli derivanti dalle convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  dalle
provvidenze pubbliche, ovvero, per  i  soggetti  non  obbligati  alla
redazione  del  bilancio  d'esercizio,  le  omologhe  voci  di  altre
scritture  contabili  che  attestino  il  valore  complessivo   della
produzione. 
3. E' fatta salva la facolta' dell'Autorita' di effettuare  controlli
a campione sulla sussistenza dei presupposti per l'esenzione  di  cui
al precedente comma. 
4.  L'Autorita'  si  riserva,  in  ogni  momento,  di   chiedere   la
trasmissione  di  ulteriori  atti,  comunicazioni,   integrazioni   o
qualsiasi documento ritenuto necessario  in  relazione  a  specifiche
esigenze di completezza dell'Informativa Economica di Sistema.