L'AUTORITA' NELLA sua riunione di Consiglio del 30 maggio 2011; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177, in particolare l'art. 1 comma 6, lett. a) n. 5, lett. c) n. 7 e n. 9 e l'art. 1 commi 29 e 30; VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale", come piu' volte modificato, in particolare gli articoli 40-bis, 47 e 48; VISTA la propria delibera n. 666/08/CONS recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione" che razionalizza e aggiorna il precedente quadro regolamentare in tema di tenuta e gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione; VISTA la propria delibera n. 608/10/CONS recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS" che adegua la delibera n. 666/08/CONS e l'allegata modulistica all'ampliamento dell'ambito soggettivo dell'obbligo di iscrizione al Registro, facente seguito alla novella introdotta dal gia' citato decreto legislativo n. 44 del marzo 2010; VISTA la delibera n. 116/10/CONS recante "Modifica della delibera n. 129/02/CONS recante disposizioni relative all'Informativa economica di sistema", che ha operato una complessiva razionalizzazione del precedente sistema attuativo per la gestione e l'invio dell'Informativa Economica di Sistema; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 della delibera n. 116/10/CONS, i soggetti obbligati comunicano, con cadenza annuale, all'Autorita' i dati relativi all'Informativa Economica di Sistema pertinenti all'esercizio finanziario dell'anno precedente; CONSIDERATO che le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi saranno oggetto di rilevazione mediante modulistica separata da quella disciplinata nella presente sede; CONSIDERATA la necessita' di adeguare i modelli dell'Informativa Economica di Sistema al fine di renderli conformi ai cambiamenti legislativi e regolamentari intervenuti; RITENUTO che l'invio del modello da parte dei soggetti obbligati aventi ricavi totali, riferibili alle attivita' rilevate dall'Informativa Economica di Sistema, pari a zero euro, pur rappresentando un onere per i regolati di dimensioni minori, non produce un'effettiva utilita' ai fini della Informativa Economica di Sistema. Infatti, i soggetti in questione, non generando proventi, non producono alcuna risorsa economica imputabile alle attivita' del settore delle comunicazioni; RITENUTO, altresi', necessario riservarsi la possibilita' di procedere ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche degli obblighi informativi posti in capo alle imprese, qualora intervenissero mutamenti del quadro normativo e di mercato; UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'; DELIBERA Art. 1 Obbligo della Informativa Economica di Sistema 1. Gli operatori di rete, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attivita' di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicita', le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, i soggetti esercenti l'editoria elettronica, cosi' come definiti nell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, art. 2, comma 1, - recante il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione -, modificato dalla delibera n. 608/10/CONS, sono obbligati all'invio della Informativa Economica di Sistema. 2. Sono esentati dall'obbligo dell'invio della Informativa Economica di Sistema i soggetti obbligati di cui al comma 1 aventi, nell'anno di riferimento, ricavi totali pertinenti alle attivita' di cui al comma precedente pari a zero euro. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli relativi al valore della produzione, cosi' come risultante dal bilancio d'esercizio dell'anno precedente, compresi quelli derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici e dalle provvidenze pubbliche, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio d'esercizio, le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. 3. E' fatta salva la facolta' dell'Autorita' di effettuare controlli a campione sulla sussistenza dei presupposti per l'esenzione di cui al precedente comma. 4. L'Autorita' si riserva, in ogni momento, di chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni, integrazioni o qualsiasi documento ritenuto necessario in relazione a specifiche esigenze di completezza dell'Informativa Economica di Sistema.