IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  modificato
dall'art. 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art.  22
recante disposizioni in materia di «Assegni di ricerca»; 
  Viste le disposizioni in materia fiscale, di cui all'art.  4  della
legge 13 agosto 1984, n. 476; 
  Viste le disposizioni in materia previdenziale, di cui all'art.  2,
commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335  e  successive
modificazioni; 
  Viste le disposizioni, in materia di  astensione  obbligatoria  per
maternita', di cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247; 
  Viste le disposizioni, in materia di congedo per malattia,  di  cui
all'art. 1, comma 788,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
successive modificazioni; 
  Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui al  predetto  art.  22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le universita' e le istituzioni
di ricerca ivi contemplate possono conferire, come previsto dal comma
7 del predetto articolo, assegni di ricerca sulla base di un  importo
minimo stabilito con decreto del Ministro; 
  Atteso che nel periodo di astensione obbligatoria  per  maternita',
l'indennita' corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art.  5  del  citato
decreto  12  luglio  2007  e'  integrata  dall'universita'   fino   a
concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca; 
  Ritenuto  che  i  soggetti  titolari  di   assegni   in   questione
partecipano, ai sensi dell'art. 18, commi  5  e  6,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, ai gruppi  e  ai  progetti  di  ricerca  delle
universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, con assunzione  di
specifiche responsabilita' nell'esecuzione della  connessa  attivita'
tecnico-scientifica; 
  Preso atto che agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  riferito
art. 22 si fara' fronte con le ordinarie  disponibilita'  finanziarie
dei bilanci delle universita' e  delle  istituzioni  di  ricerca  ivi
contemplate; 
 
                              Decreta: 
 
  1. L'importo minimo lordo annuo degli assegni di  ricerca,  banditi
ai sensi dell'art. 22 della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e'
determinato in una somma pari a 19.367 euro.  Tale  importo,  che  si
intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione  erogante,
e' attribuito al beneficiario in rate mensili. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 9 marzo 2011 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini 

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 11