IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei
lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle
strade statali;
Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada, che prescrive che le strade statali
costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono
classificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del
codice;
Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la
declassificazione e' disposta con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione
interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art.
2, comma 2;
Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed
attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'adozione di
provvedimenti di assunzione e dismissione di strade o singoli
tronchi, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere
degli altri enti competenti e sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;
Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in
deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali
esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i
capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la
classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono
obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono
delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il
rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale
dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le
strade (ANAS), escluse le autostrade;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali
delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade
statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia
interessata;
Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la
previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nuovo codice della strada, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione
ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di
classificazione delle strade statali in quanto complementare alla
stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse
province sono subentrate all'ANAS in qualita' di ente gestore delle
strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
Visto il decreto n. 12/00211 del 16 luglio 2009, con cui la
provincia autonoma di Bolzano stabilisce che la nuova variante in
galleria a S. Cristina Val Gardena i cui estremi coincidono
rispettivamente con il km 17,130 ed il km 18,270 della s.s. 242 «di
Val Gardena e Passo Sella» sara' classificata con successivo atto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che il relativo
tratto sotteso e' declassificato a strada comunale, e che verra'
consegnato in parte al comune di S. Cristina Val Gardena ed in parte
al comune di Selva Val Gardena;
Vista la nota n. 91429 del 15 febbraio 2010, con cui la provincia
autonoma di Bolzano ha chiesto la classificazione a strada statale n.
s.s. 242 della nuova variante in galleria a S. Cristina Val Gardena
senza modifica del caposaldo, e la declassificazione a strada
comunale del tratto sotteso;
Visto il voto n. 135/10 reso nell'adunanza del 16 dicembre 2010,
con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V sezione,
ha espresso il parere «che la variante in galleria all'abitato di S.
Cristina Val Gardena afferente la s.s. 242 "di Val Gardena e Passo
Sella" possa essere classificata "statale" con contestuale
declassificazione a comunale del tratto sotteso»;
Decreta:
Art. 1
La nuova variante stradale in galleria all'abitato di S. Cristina
Val Gardena, di lunghezza pari a km 1,380, che sottende il tratto
esistente di s.s. 242 «di Val Gardena e Passo Sella» dal km 17,130 al
km 18,270, e' classificata strada statale.