IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, nuovo codice della strada,  che  attribuisce  al  Ministero  dei
lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle
strade statali; 
  Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della  strada,  che  prescrive  che  le  strade  statali
costruite successivamente all'entrata  in  vigore  del  codice,  sono
classificate con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del
codice; 
  Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la
declassificazione  e'  disposta  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione
interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art.
2, comma 2; 
  Visto l'art. 4, commi 1  e  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione del nuovo codice della strada, che  prescrive  il  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'adozione  di
provvedimenti  di  assunzione  e  dismissione  di  strade  o  singoli
tronchi, su proposta di uno degli  enti  interessati,  previo  parere
degli altri enti competenti e  sentiti  il  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS; 
  Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato  che  prevede  che,  in
deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di  strade  statali
esistenti  dismessi  a  seguito  di  varianti,  che  non  alterano  i
capisaldi  del  tracciato  della  strada,  perdono  di   diritto   la
classifica di strade statali e, ove siano ancora  utilizzabili,  sono
obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune; 
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2  settembre
1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal  1°  luglio  1998  sono
delegate  alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per   il
rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita'  stradale
dello Stato quale ente proprietario  e  dell'Ente  nazionale  per  le
strade (ANAS), escluse le autostrade; 
  Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, che prevede che la  classificazione  come  strade  statali
delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle  strade
statali  sono  effettuate  dallo  Stato  d'intesa  con  la  provincia
interessata; 
  Considerato  che  le  suddette  norme  statutarie  fanno  salva  la
previgente disciplina prevista  dal  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, nuovo codice della strada, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di  esecuzione
ed  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada,  in   materia   di
classificazione delle strade statali  in  quanto  complementare  alla
stessa disciplina statutaria, con la sola differenza  che  le  stesse
province sono subentrate all'ANAS in qualita' di ente  gestore  delle
strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; 
  Visto il decreto n.  12/00211  del  16  luglio  2009,  con  cui  la
provincia autonoma di Bolzano stabilisce che  la  nuova  variante  in
galleria  a  S.  Cristina  Val  Gardena  i  cui  estremi   coincidono
rispettivamente con il km 17,130 ed il km 18,270 della s.s.  242  «di
Val Gardena e Passo Sella» sara' classificata con successivo atto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  e  che  il  relativo
tratto sotteso e' declassificato a  strada  comunale,  e  che  verra'
consegnato in parte al comune di S. Cristina Val Gardena ed in  parte
al comune di Selva Val Gardena; 
  Vista la nota n. 91429 del 15 febbraio 2010, con cui  la  provincia
autonoma di Bolzano ha chiesto la classificazione a strada statale n.
s.s. 242 della nuova variante in galleria a S. Cristina  Val  Gardena
senza  modifica  del  caposaldo,  e  la  declassificazione  a  strada
comunale del tratto sotteso; 
  Visto il voto n. 135/10 reso nell'adunanza del  16  dicembre  2010,
con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V  sezione,
ha espresso il parere «che la variante in galleria all'abitato di  S.
Cristina Val Gardena afferente la s.s. 242 "di Val  Gardena  e  Passo
Sella"  possa   essere   classificata   "statale"   con   contestuale
declassificazione a comunale del tratto sotteso»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La nuova variante stradale in galleria all'abitato di  S.  Cristina
Val Gardena, di lunghezza pari a km 1,380,  che  sottende  il  tratto
esistente di s.s. 242 «di Val Gardena e Passo Sella» dal km 17,130 al
km 18,270, e' classificata strada statale.