IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Gerbeti Agime, nata il 26 luglio  1978
a Lezhe (Albania) cittadina albanese, diretta ad ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del d. lgs. n.  206/07,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di avvocato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  d.  lgs.  n.  286/98,  a
norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente sig.ra Gerbeti Agime e' in  possesso
del  titolo  accademico  Laurea  Specialistica   in   Giurisprudenza,
conseguito presso l'Universita' di Siena in data 31 marzo 2006 
  Considerato che l'istante e' iscritta presso la «Dhoma Kombetare  e
Avokateve» dal 31 marzo 2007; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di  avvocato  il
riconoscimento  e'  subordinato   al   superamento   di   una   prova
attitudinale; 
  Ritenuto che non sussistendo i presupposti per l'individuazione  di
una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere
alla applicazione di una misura compensativa comprendente  anche  una
prova scritta  ai  fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento   per   l'esercizio   della
professione di avvocato rispetto a quella acquisita  dall'interessata
e al fine quindi del compiuto  esame  della  capacita'  professionale
della richiedente; 
  Ritenuto quindi che  si  rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario e di
un parere oltre che in una prova orale su materie essenziali al  fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Preso atto delle determinazioni della Conferenza di  servizi  nella
seduta del 9 febbraio 2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
  Rilevato  che  permangono  alcune  differenze  tra  la   formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative; 
  Considerato che la sig.ra  Gerbeti  Agime  e'  in  possesso  di  un
permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla  Questura  di
Siena rilasciato il 27 agosto 2009 con scadenza del  26  agosto  2014
per lavoro subordinato; 
  Visto l'art. 49 co.3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Gerbeti Agime, nata il 26 luglio 1978 a Lezhe (Albania)
cittadina  albanese,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
"Avokat" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati
e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la  perdurante
validita' del permesso di soggiorno e il  rispetto  delle  quote  dei
flussi migratori; 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta  della
candidata: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia alla richiedente al  recapito  dalla  stessa  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
 
    Roma, 9 giugno 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano