IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Hritcu Ionel, nato a Iasi (Romania) il  26
agosto 1972, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai  sensi  l'art.
16  del  sopra  citato  decreto,   il   riconoscimento   del   titolo
professionale  di  «Inginer»,   conseguito   in   Romania   ai   fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di Ingegnere; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  -   relativa   al
riconoscimento della qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed  integrazioni
della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato  e
delle relative prove per l'esercizio di talune  professioni,  nonche'
della disciplina dei relativi "ordinamenti"»; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Inginer in profilul  electromecanic  specializarea  electromecanica»
conseguito presso l'«Universitatea  Tehnica  gh  Asachi  Iasi»  nella
sessione giugno 1997; 
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 1° aprile 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella conferenza citata; 
  Ritenuto  che  la  formazione  accademica   e   professionale   del
richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A,
settore industriale, dell'albo degli ingegneri  e  che  pertanto  sia
necessaria l'applicazione di misure compensative; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto  legislativo  n.  206/2007,  sopra
indicato; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Hritcu Ionel, nato a Iasi  (Romania)  il  26  agosto  1972,
cittadino  rumeno,  e'  riconosciuto  il  titolo   professionale   di
«Inginer», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri
- sez. A, settore industriale - e per l'esercizio  della  professione
in Italia; 
  Il riconoscimento di cui al precedente articolo e'  subordinato,  a
scelta del richiedente, al  superamento  di  una  prova  attitudinale
scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di  adattamento,
per un periodo di 12  (dodici)  mesi;  le  modalita'  di  svolgimento
dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che  costituisce
parte integrante del presente decreto; 
  La prova attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta  del  richiedente,
vertera' sulle  seguenti  materie:  (scritte  e  orali)  1)  impianti
termoidraulici, 2) impianti industriali; (solo orale) 3)  ordinamento
e deontologia professionale  oppure,  a  scelta  dell'istante  in  un
tirocinio di mesi 12 (dodici); 
 
    Roma, 9 giugno 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano