IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Vista l'istanza del sig. Hritcu Ionel, nato a Iasi (Romania) il 26 agosto 1972, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di Ingegnere; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti"»; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul electromecanic specializarea electromecanica» conseguito presso l'«Universitatea Tehnica gh Asachi Iasi» nella sessione giugno 1997; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1° aprile 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata; Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta: Al sig. Hritcu Ionel, nato a Iasi (Romania) il 26 agosto 1972, cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di «Inginer», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia; Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 (dodici) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) impianti termoidraulici, 2) impianti industriali; (solo orale) 3) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di mesi 12 (dodici); Roma, 9 giugno 2011 Il direttore generale: Saragnano