IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto  2008,  n.  133,  come  modificato  dal
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale  demanda
ad uno o piu' decreti del  Ministro  della  giustizia  la  fissazione
della  data  a  decorrere  dalla  quale   le   notificazioni   e   le
comunicazioni di cui al primo  comma  dell'art.  170  del  codice  di
procedura civile, la notificazione di cui al  primo  comma  dell'art.
192 del codice di procedura civile  e  ogni  altra  comunicazione  al
consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste  dal
regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  sono  effettuate  per  via
telematica; 
  Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art.
4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24,  continuano  ad
applicarsi  le  forme  previste  dalle  vigenti  disposizioni  ed  in
particolare  quelle  previste  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante
disciplina  sull'uso  di  strumenti  informatici  e  telematici   nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel  processo  dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»; 
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti  informatici  degli  uffici  giudiziari  nel  tribunale  di
Rovigo,  come  da  comunicazione  del  responsabile  per  i   sistemi
informativi automatizzati; 
  Rilevata  la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per  il  tribunale  di
Rovigo,  limitatamente  al  settore  civile;   sentiti   l'Avvocatura
generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e  il  Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Rovigo; 
 
                                Emana 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei servizi  di  comunicazione  di
cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24,  presso  il
tribunale di Rovigo. 
  2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le  notificazioni  e
le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170  del  codice  di
procedura civile, la notificazione di cui al  primo  comma  dell'art.
192 del codice di procedura civile  e  ogni  altra  comunicazione  al
consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste  dal
regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  sono  effettuate  per  via
telematica.