IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Nicu Maria Magdalena  nata  a  Craiova
(Romania) il 9 gennaio 1981, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai
sensi  dell'art.  16  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del   titolo   accademico-professionale   rumeno   di
«Inginer»,  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia   della
professione di Chimico; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva  n.  2005/36/CE  del   7   settembre   2005   relativa   al
riconoscimento della qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260,  che  adotta
il regolamento di  cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di biologo; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «Inginer diplomat in  profilul  ingineria  mediului  specializarea
ingineria mediului» conseguito presso  l'«Universitatea  de  Stiiente
Agronomice' din Bucaresti» nella sessione giugno 2005; 
  Preso  atto  che  in  Romania  la   professione   di   biologo   e'
regolamentata nel senso che  il  professionista  per  esercitare  nel
settore sanitario deve ottenere l'autorizzazione del Ministero  della
salute  previa  iscrizione  all'  «Ordine   dei   chimici,   biologi,
biochimici» e che con la sola laurea e' possibile, invece, esercitare
la libera professione in tutti gli altri settori, mentre in Italia la
professione di biologo iscritto  nella  sez.  A  contempla  anche  il
settore sanitario; 
  Preso atto altresi' che l'istante non  ha  dimostrato  il  possesso
dell'autorizzazione e che quindi la domanda non puo'  essere  accolta
per la sezione A; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 1° aprile 2011; 
  Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella conferenza sopra citata; 
  Considerato   che   la   richiedente   non   ha   una    formazione
accademico-professionale completa ai fini  dell'esercizio  in  Italia
della professione di Biologo- sez.  B,come  risulta  dai  certificati
prodotti, per cui e' necessario applicare le misure compensative; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo  n.  206/2007,  sopra
indicato; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Nicu Maria Magdalena nata  a  Craiova  (Romania)  il  9
gennaio   1981,   cittadina   rumena,e'   riconosciuto   il    titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo dei Biologi -sez.  B  e  l'esercizio  della  professione  in
Italia. 
  Il riconoscimento di cui al precedente articolo e'  subordinato,  a
scelta della richiedente, al superamento di  una  prova  attitudinale
solo orale oppure al compimento di un tirocinio di  adattamento,  per
un periodo di 6 (sei) mesi; le modalita' di  svolgimento  dell'una  o
dell'altra sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto; 
  La prova attitudinale, ove oggetto  di  scelta  della  richiedente,
vertera' sulle seguenti materie: (orali) 1) genetica, 2)  ordinamento
e deontologia professionale  oppure,  a  scelta  dell'istante  in  un
tirocinio di mesi 6 (sei); 
 
    Roma, 9 giugno 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano