IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Vista l'istanza della sig.ra Nicu Maria Magdalena nata a Craiova (Romania) il 9 gennaio 1981, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di Chimico; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Inginer diplomat in profilul ingineria mediului specializarea ingineria mediului» conseguito presso l'«Universitatea de Stiiente Agronomice' din Bucaresti» nella sessione giugno 2005; Preso atto che in Romania la professione di biologo e' regolamentata nel senso che il professionista per esercitare nel settore sanitario deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della salute previa iscrizione all' «Ordine dei chimici, biologi, biochimici» e che con la sola laurea e' possibile, invece, esercitare la libera professione in tutti gli altri settori, mentre in Italia la professione di biologo iscritto nella sez. A contempla anche il settore sanitario; Preso atto altresi' che l'istante non ha dimostrato il possesso dell'autorizzazione e che quindi la domanda non puo' essere accolta per la sezione A; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011; Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che la richiedente non ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Biologo- sez. B,come risulta dai certificati prodotti, per cui e' necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta: Alla sig.ra Nicu Maria Magdalena nata a Craiova (Romania) il 9 gennaio 1981, cittadina rumena,e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Biologi -sez. B e l'esercizio della professione in Italia. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale solo orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (orali) 1) genetica, 2) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di mesi 6 (sei); Roma, 9 giugno 2011 Il direttore generale: Saragnano