IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive  modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Considerato che la commissione sementi, di cui  all'art.  19  della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 novembre 2009  ha  espresso
parere favorevole  alla  iscrizione,  nel  relativo  registro,  della
varieta' di specie agraria indicate nel presente dispositivo; 
  Considerato che per la stessa  varieta'  e'  stata  temporaneamente
sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione varietale; 
  Considerato  che   la   predetta   verifica   e'   stata   conclusa
positivamente; 
  Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento  della
proposta sopra menzionata; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  A norma dell'art. 17 del regolamento di esecuzione della  legge  25
novembre  1971,  n.  1096  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065,  e'  iscritta  nei  registri  delle  varieta'  dei  prodotti
sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello
della iscrizione medesima,  la  sotto  elencata  varieta'  di  specie
agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove  eseguite  sono
depositati presso questo Ministero: 
    

|===========|===========|=========|==================================|
|  Specie   |Codice SIAN| Varieta'|Responsabile conservazione purezza|
|===========|===========|=========|==================================|
|  Pisello  |  11783    | Cigal   |  Laboulet Semences - (Francia)   |
|da foraggio|           |         |                                  |
|===========|===========|=========|==================================|

    
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 maggio 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
Avvertenza: 
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.