IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello  di  Catania  in
data 2 marzo 2011 prot. n.  3133/U/2.1.8,  dalla  quale  risulta  che
l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo  non  e'  stato  in  grado  di
funzionare per  assenza  di  tutto  il  personale  amministrativo  in
servizio nel giorno 10 febbraio 2011; 
  Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948,  n.
437; 
 
                              Decreta: 
 
  In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio  del  Giudice
di Pace di Mineo nel giorno 10 febbraio 2011 per assenza di tutto  il
personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza  per  il
compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo  di
personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei  cinque
giorni successivi, sono prorogati  di  quindici  giorni  a  decorrere
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. 
 
    Roma, 17 maggio 2011 
 
                                                p. Il Ministro        
                                         Il Sottosegretario di Stato: 
                                               Alberti Casellati