TRA
il Direttore generale del Ministero della difesa
il Direttore generale dell'Agenzia del demanio
il Presidente della provincia autonoma di Bolzano
VISTI
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "T.U. delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige";
- D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, recante "Norme di attuazione
dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige in materia di
trasferimento alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dei beni
demaniali e patrimoniali della Stato e della Regione";
- D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495, recante "Norme di attuazione
dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige recanti modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di
trasferimento alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dei beni
demaniali e patrimoniali della Stato e della Regione";
- la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sul procedimento
amministrativo;
- l'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante
"Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'
delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa
di settore";
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
- la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
"Norme generali sull'azione amministrativa", come modificata dalla
legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- il Protocollo d'Intesa stipulato tra il Ministero e la
Provincia il 10 agosto 2007 riportato in Allegato "A";
- art. 13 della legge provinciale n. 14/2007, che autorizza la
Giunta provinciale ad intervenire, nei tempi stabiliti dal protocollo
d'Intesa firmato tra il Ministero della Difesa e il Presidente della
Provincia il 10 agosto 2007, su compendi immobiliari dello Stato in
cui hanno sede gli Enti militari, nei limiti degli stanziamenti
autorizzati sull'UPB 21210 del Bilancio per l'Esercizio 2008 e
successivi, per un valore pari a quello attribuito ai beni
immobiliari all'uopo da trasferirsi dal demanio statale al demanio
provinciale;
- la delibera n. 1820 in data 13 luglio 2009 con la quale la
Giunta Provinciale ha approvato il presente Atto.
- l'art. 3, comma 15 ter del d.l. 25 settembre 2001, n. 351,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410 il quale dispone che il Ministero della difesa possa
individuare beni immobili di proprieta' dello Stato mantenuti in uso
al medesimo Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di
permuta con gli enti territoriali, da effettuarsi d'intesa con
l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile.
PREMESSO CHE
- il Ministero della Difesa, di seguito Ministero, nel territorio
della Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito Provincia, ha in uso
governativo per i fini istituzionali numerose infrastrutture
militari;
- tali infrastrutture non soddisfano pienamente le esigenze di
funzionalita' operativa, di efficienza, decoro e rispondenza agli
standard previsti dalla normativa di settore per quanto attiene alla
tipologia ed allo stato d'uso delle infrastrutture militari, anche in
considerazione delle mutate esigenze derivanti dalla progressiva
riduzione dei contingenti di truppa per effetto della sospensione
dell'obbligatorieta' del servizio di leva, ai sensi della richiamata
legge n. 226/2004;
- si rende pertanto necessario definire un piano di
razionalizzazione, delocalizzazione e ristrutturazione di alcune
delle citate infrastrutture, rendendone disponibili altre, sulla base
di quanto riportato nel successivo art. 2;
- la Provincia intende contribuire alla riqualificazione del
parco infrastrutturale in uso al Ministero della Difesa presente sul
territorio, realizzando a proprie spese, presso talune
infrastrutture, indicate nel successivo art. 6 punto 1 lett. a), gli
interventi necessari al raggiungimento dei predetti standard di
efficienza, a fronte del trasferimento da parte dello Stato al
proprio patrimonio degli immobili indicati al successivo art. 2.
punto 2.2 lett.b), resi disponibili dal Ministero mediante un
programma di razionalizzazione;
- a tal fine, in data 10 agosto 2007, e' stata sottoscritta tra
il Ministero della Difesa e la Provincia Autonoma di Bolzano
un'intesa che disciplina gli interventi connessi alla trasformazione
e razionalizzazione delle infrastrutture militari presenti nel
territorio della Provincia di Bolzano, con cui si prevede che
l'attuazione dei suddetti provvedimenti di realizzazione, di
adeguamento e di ristrutturazione degli immobili militari ed il
rilascio di quelli non idonei per gli usi istituzionali
dell'Amministrazione della Difesa avverra' in piu' fasi come indicato
al successivo art. 1, per ciascuna delle quali si provvedera' alla
stipula di specifici Accordi di Programma, senza ostacolare la
normale funzionalita' operativa delle unita' presenti nelle
infrastrutture militari interessate;
- in data 23 luglio 2008 e' stato sottoscritto tra il Ministero
della Difesa, la Provincia Autonoma di BOLZANO e l'Agenzia del
Demanio l'Accordo di Programma attuativo della prima fase della
citata Intesa del 10 agosto 2007;
- le Amministrazioni interessate, in attuazione della seconda e
terza fase previste dalla citata Intesa, hanno provveduto a porre in
essere le attivita' di propria competenza preparatorie alla stipula
del presente Accordo di Programma;
- in specie, si e' provveduto ad ottenere dall'Agenzia del
Demanio, e precisamente dalla Commissione per la verifica della
congruta' delle valutazioni tecnico-economico-estimative, la stima
degli immobili da trasferire alla Provincia di cui al successivo art.
2 punto 2.2. lett. b);
- l'Amministrazione Provinciale si sta attivando per l'avvio
della procedura finalizzata al reperimento delle risorse finanziarie
necessarie per l'attuazione dei suddetti interventi; - l'operazione
dovra' essere realizzata a valori equivalenti senza oneri a carico
dello Stato e che i relativi atti di trasferimento definitivo della
proprieta' degli immobili militari di cui al successivo art. 2 punto
2.2. lett. b) alla Provincia di Bolzano avranno luogo solo ad esito
positivo del collaudo finale delle opere che la Provincia medesima
realizzera' ai sensi del presente Accordo;
RITENUTO NECESSARIO
- definire di comune accordo i tempi e le modalita' operative per
la realizzazione degli interventi in oggetto nel rispetto dei
principi prima evidenziati;
- individuare i criteri generali per le successive fasi
gestionali ed organizzative;
- inquadrare in un diagramma funzionale le attivita' connesse con
la realizzazione degli interventi in questione, con l'indicazione
delle attivita' da svolgere, dei ruoli facenti capo a ciascuna delle
parti contraenti e dei tempi previsti.
Tutto cio' premesso:
I sottoscritti, ognuno in rappresentanza delle Amministrazioni di
appartenenza, stipulano il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Accordo di Programma.