IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, comma l, l'art. 8, comma 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli massimi  di  residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visti i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e  n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative  della  terza  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della  citata  direttiva  che  comprende  anche  la  sostanza  attiva
napropamide; 
  Vista la decisione 2008/902/CE della  commissione  del  7  novembre
2011 relativa alla non inclusione della sostanza  attiva  napropamide
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che l'Impresa united phosphorus Ltd, notificante  della
sostanza attiva napropamide, ha presentato, in data 26 febbraio 2009,
un ricorso contro la Commissione  europea  (causa  T-95/09),  con  il
quale ha richiesto l'annullamento della decisione  2008/902/CE  della
Commissione, concernente la  non  iscrizione  della  sostanza  attiva
napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del  Consiglio
e la conseguente revoca dei prodotti  fitosanitari  contenenti  detta
sostanza attiva, considerando che le misure controverse dettate dalla
decisione entravano in vigore il 7 maggio 2009; 
  Vista l'ordinanza del presidente del Tribunale del 28  aprile  2009
Impresa united phosphorus Ltd/Commissione (contenzioso n. T-95/09  R)
con cui e' stata disposta, fino al  7  maggio  2010,  la  sospensione
della decisione 2008/902/CE della Commissione; 
  Considerato  che  detta  sospensione  e'  stata  subordinata   alla
condizione  secondo  cui  l'Impresa  united  phosphorus  Ltd   e   la
Commissione presentassero, entro il 15 marzo 2010, osservazioni sullo
sviluppo della  nuova  domanda  presentata  dall'impresa  secondo  la
procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del  regolamento
(CE) n. 33/2008 e finalizzata all'iscrizione  della  sostanza  attiva
napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato, altresi', che la citata ordinanza ha disposto  che  la
Commissione adottasse i  provvedimenti  necessari  per  garantire  la
piena  efficacia  della  disposizione   dell'ordinanza   stessa   nei
confronti degli Stati membri; 
  Vista l'ordinanza del presidente del Tribunale del 15 gennaio 2010,
United phosphorus Ltd/Commissione (contenzioso n. T-95/09  RII),  con
cui e' stata disposta la proroga,  fino  al  30  novembre  2010,  del
provvedimento di sospensione ottenuto con l'esecuzione dell'ordinanza
precedente del 28 aprile 2009; 
  Vista la successiva ordinanza del presidente del Tribunale  del  25
novembre 2010,  United  phosphorus  Ltd/Commissione  (contenzioso  n.
T-95/09 RIII), con cui e' stata disposta un'ulteriore  proroga  della
sospensione disposta con l'esecuzione dell'ordinanza  precedente  del
28 aprile 2009, fino al 31 dicembre 2011  e  comunque  non  oltre  il
giorno dell'adozione della decisione nella causa principale,  qualora
intervenga prima di tale data; 
  Considerato  che  nel  contempo,  lo  Stato  membro  relatore,   la
Danimarca, ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal  notificante,
secondo  quanto  previsto  dalla  procedura  accelerata  di  cui   al
regolamento (CE) n. 33/2008 ed ha redatto una relazione supplementare
inviata all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA); 
  Considerato  che  detta  relazione   supplementare   e   le   nuove
conclusioni dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
si sono concentrate sugli aspetti critici che  avevano  portato  alla
decisione 2008/902/CE della  Commissione,  di  non  inclusione  della
sostanza  attiva  napropamide   nell'allegato   I   della   direttiva
91/414/CEE ; 
  Considerato che, successivamente, la relazione supplementare ed  il
rapporto di valutazione della sostanza attiva napropamide, sono state
riesaminate  dagli  Stati  membri  e  dall'Agenzia  europea  per   la
sicurezza alimentare (EFSA) e presentati alla Commissione sotto forma
di rapporto scientifico dell'EFSA; 
  Considerato che detto rapporto  scientifico  e'  stato  riesaminato
dagli Stati membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito  del  Comitato
permanente per la catena alimentare; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva napropamide
soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui  all'art.  5,
paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)  della  direttiva   91/414/CEE   in
particolare per quanto riguarda gli usi  presi  in  considerazione  e
specificati nel rapporto di riesame della Commissione; 
  Vista la direttiva 2010/83/UE della  Commissione  del  30  novembre
2010  relativa  all'inclusione  della  sostanza  attiva   napropamide
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE  che  necessita  pero'  di
implementazione per quanto riguarda  i  tempi  entro  cui  gli  Stati
membri devono  adeguare  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  detta
sostanza attiva alla luce dei principi uniformi di  cui  all'allegato
VI del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Considerato che in forza delle citate ordinanze  del  Tribunale  di
prima istanza e dell'adozione  della  suddetta  direttiva  2010/83/UE
della  Commissione  la  decisione  2008/902/CE  relativa   alla   non
iscrizione della sostanza attiva napropamide  nell'allegato  I  della
direttiva  91/414/CEE  con  la  conseguente   revoca   dei   prodotti
fitosanitari contenenti detta  sostanza  attiva,  non  e'  mai  stata
attuata dagli Stati membri; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2010/83/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
napropamide nell'allegato I del  decreto  legislativo  del  17  marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 ed in particolare l'art. 13, comma 4,  e  considerata  la  «Linea
guida» del 7  settembre  2010,  disponibile  sul  portale  di  questo
ministero all'indirizzo www.salute.gov.it,  per  quanto  riguarda  lo
smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati; 
  Considerato che la  valutazione  e  l'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, contenenti la sostanza attiva napropamide,  deve  tener
conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93  e  94,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che  stabilisce  norme  in
materia  ambientale  ed,  in  particolare,per  la  tutela   di   aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. La sostanza attiva napropamide e' iscritta, fino al 31  dicembre
2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.