IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale del 23 maggio 2001, con il quale e'
stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini
«Offida» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate
modifiche al citato disciplinare;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Piceni,
intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione
dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida»;
Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla citata
domanda;
Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio»
avvenuto in data 13 gennaio 2011 ad Offida (Ascoli Piceno);
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi ad Offida in data 17 gennaio 2011, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 22 marzo 2011;
Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte
dell'Azienda Agrricola Centanni Giacomo con sede in Montefiore
dell'Aso (Ascoli Piceno), in merito alla citata proposta di
disciplinare, intesa ad ottenere la possibilita' di utilizzare altri
sistemi di chiusura;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 24 maggio
2011, con il quale la suddetta istanza e' stata accolta limitatamente
alle condizioni previste dalla vigente normativa;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
e Garantita dei vini «Offida» in conformita' ai pareri espressi ed
alla proposta di disciplinare formulata dal sopra citato comitato;
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e
Garantita dei vini «Offida», ed e' approvato, nel testo annesso al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del
presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
campagna vendemmiale 2011-2012.