IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il decreto direttoriale n. 2006/7902/GIOCHI/UD del 21 marzo
2006, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle
misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle
scommesse del bingo e delle lotterie;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto che disciplinano il
conto di gioco ed il suo utilizzo e, in particolare, l'art. 5, comma
3, che prevede che il titolare di sistema e' tenuto a controllare i
conti di gioco e ad effettuare verifiche costanti circa il corretto
utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS eventuali
violazioni delle norme vigenti;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto in questione che prevede che
«Su richiesta di AAMS e con le modalita' da essa definite, il
titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa, per ciascun punto di
commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione del locale nel
quale sara' esercitata l'attivita' di commercializzazione, gli altri
elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale
e gli incaricati delle attivita', nonche' eventuali altre
informazioni richieste da AAMS»;
Visto l'art. 9, comma 4, del medesimo decreto che stabilisce «il
divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di
liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di
commercializzazione», secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge
13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto in esame che ha previsto che
«Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi,
rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla
sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da
parte del concessionario che ha rilasciato l'autorizzazione stessa,
anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di
cui all'art. 9 del presente decreto»;
Vista la Convenzione di concessione n. 3534 per la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, sottoscritta
dalla societa' MAX96 SAS di Ferrara Salvatore, con sede in Via
Torretta Rocchigiana n. 141, Priverno (LT);
Vista la lettera del 26 gennaio 2011 con la quale la societa' MAX96
SAS di Ferrara Salvatore ha comunicato la trasformazione della
propria ragione sociale in Max96 S.r.l.
Visto l'art. 14, comma 3, della citata convenzione il quale
stabilisce che al concessionario «e' consentito il trasferimento del
luogo di vendita in localita' diversa a quella prevista al momento
della sottoscrizione della concessione, purche' nell'ambito della
stessa provincia e previa valutazione e successiva autorizzazione da
parte di AAMS, ai sensi dell'art. 22, comma 8 della legge 27 dicembre
2002, n. 289»;
Considerato che, con diverse comunicazioni gli uffici regionali del
Lazio e della Campania nonche' il Comando Carabinieri Lazio -
Stazione di Priverno hanno segnalato la irreperibilita', da lunga
data, del concessionario in questione presso la dichiarata sede
legale;
Atteso che, a seguito di attivita' di ispezione presso punti di
commercializzazione, espletata in data 19 ottobre 2010 da parte del
Nucleo Mobile della Guardia di Finanza - Tenenza Solopaca (BN), in
data 22 ottobre 2010 dalla Legione Carabinieri Campania - Stazione di
Casavatore (NA) ed in data 2 febbraio 2011 dal Comando della Guardia
di Finanza - Compagnia di Scafati (SA), congiuntamente all'Ufficio
Regionale della Campania, e' stato riscontrato un utilizzo non
conforme ai vigenti dettami normativi del conto di gioco a distanza
da parte dei citati punti di commercializzazione facenti capo al
concessionario in questione;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera c) della citata convenzione il
quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e
patendo ed alla refusione delle spese «nel caso di violazioni delle
norme vigenti che disciplinano la scommesse a quota fissa ivi
compreso il mancato rispetto della normativa vigente da parte dei
soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di
servizi connessi alla raccolta delle scommesse telematiche»;
Considerato, altresi', che il sig. Ferrara Salvatore, nato a Napoli
il 5 luglio 1971 risulta essere stato denunciato a piede libero in
data 29/8/2000 per «Gioco d'azzardo»; in data 4/11/2006 denunciato
per «violazioni sulle disposizioni inerenti Sale da gioco Art.110 del
T.U.L.P.S.»; in data 9/11/2010 denunciato per «Esercizio Abusivo di
attivita' gioco e scommessa - Legge 401/1989, art. 4 C1 P2»; in data
5/1/2011 denunciato per «Esercizio Abusivo di attivita' gioco e
scommessa - Legge 401/1989, art. 4 C1 P2»;
Vista la nota Prot. n. 2011/8272/Giochi/SCO dell'8 marzo 2011 con
la quale sono stati contestati, tra l'altro, i comportamenti
irregolari riscontrati nelle citate attivita' di ispezione presso i
punti di commercializzazione collegati alla MAX 96 S.r.l. e
contestualmente e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della
concessione e, a titolo cautelare, e' stata disposta la
disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale;
Vista la nota del 6 aprile 2011 inviata dal sopra citato
concessionario in replica alle richieste di memorie esplicative da
parte dell'AAMS;
Considerato che le argomentazioni presentate dal concessionario
risultano essere mere affermazioni di principio non suffragate da un
concreto e particolareggiato piano operativo di controllo e vigilanza
sull'operato dei punti di commercializzazione affiliati al
concessionario medesimo;
Vista la nota Prot. n. 2011/16450/Giochi/SCO del 4 maggio 2011 con
la quale e' stata comunicata alla MAX96 S.r.l. la chiusura del
procedimento avviato in data 8 marzo 2011, con Prot. n.
2011/8272/Giochi/SCO dell'8 marzo 2011, e la decadenza della
concessione n. 3534 prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera c);
Ritenuto che le inadempienze relative all'operato dei suddetti
punti di commercializzazione, la mancata comunicazione del
trasferimento di sede nonche' le denunce a carico del sig. Ferrara
Salvatore, rappresentante legale della societa' MAX96 S.r.l. assumono
connotazione di particolare gravita';
Dispone
per i motivi indicati in premessa, la decadenza della concessione n.
3534 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su
eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non
sportivi, stipulata con la societa' MAX96 S.r.l., con sede legale in
via Torretta Rocchigiana, n. 141, 04015 - Priverno (LT) operante nel
comune di Latina.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2011
Il direttore: Tagliaferri