IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.86,  convertito   con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160; 
  Visto l'articolo 1-bis della legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004,  n.
249; 
  Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito,  con
modificazioni,  con  legge  n.  166  del  27  ottobre  2008,  recante
disposizioni urgenti in  materia  di  grandi  imprese  in  crisi  che
prevede all'art. 2, comma 1: «I  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria e di mobilita' ai  sensi  dell'articolo  1-bis
del  decreto-legge  5  ottobre  2004,   n.   249,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  3dicembre  2004,  n.  291,  e  successive
modificazioni, possono essere  concessi  per  periodi  massimi  pari,
rispettivamente, a 48 mesi e 36  mesi  indipendentemente  dalla  eta'
anagrafica e dall'area  geografica  di  riferimento,  sulla  base  di
specifici accordi in sede governativa»; 
  Visto l'accordo siglato in data 28.04.2011, intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle  Politiche  Sociali,  alla
presenza dei rappresentanti della societa' Air  One  Techinic  S.P.A.
nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata  la
situazione di crisi nella quale si e' trovata la  predetta  societa',
e' stato  concordato  il  ricorso  al  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma  1
della legge n. 166 del 27 ottobre 2008 , per un periodo di 48 mesi  a
decorrere dal 1 maggio 2011, in favore di un  numero  massimo  di  40
lavoratori  della  societa'  di  cui  trattasi,   dipendenti   presso
l'aeroporto di Abruzzo con sede in Chieti (CH); 
  Vista l'istanza con la quale la societa' Air One Techinic  SPA,  ha
richiesto   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge
n. 166 del 27.10.2008, per il  semestre  dal  1  maggio  2011  al  31
ottobre 2011, in favore di 40 lavoratori dipendenti presso la sede di
Chieti (Chieti) ; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, per  il  periodo
dal 01 maggio 2011 al 31 ottobre 2011, in  favore  di  40  lavoratori
dipendenti  dalle  societa'  Air  One  Techinic   S.P.A.   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, decreto-legge del 28 agosto 2008,  n.  134,
convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 2, comma  1,  decreto-legge  del  28  agosto
2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del  27
ottobre  2008,  e'  autorizzata  la   concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, in data 28 agosto 2011, in favore di 40 lavoratori
dipendenti dalle societa' Air One Techinic S.p.a., unita'  in  Chieti
(Chieti), per il periodo dal 1 maggio 2011 al 31 ottobre 2011. 
  Matricola INPS Air One Techinic SPA: 2303401571. 
  Pagamento diretto: SI.