IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania»  e   in
particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera c); 
  Vista la  domanda  presentata  da  Ricciardiello  Marco,  cittadino
italiano, che chiede il  riconoscimento  di  qualifica  professionale
estera ai fini dell'esercizio dell'attivita'  di  acconciatore  e  le
successive integrazioni alla stessa; 
  Visti i titoli  di  qualifica  denominati  «VTCT  level  3  NVQ  in
Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in  Barbering»
(codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico  VTCT
con sede a Eastleigh (UK); 
  Accertata presso  il  Punto  di  Contatto  Britannico  (ECCTIS)  la
competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti  titoli
e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta  la  conferma  della
loro regolarita'; 
  Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore  Nazionale  Britannico
in merito alle procedure di rilascio di detti titoli; 
  Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di  formazione
regolamentata ai sensi dell'allegato III della  Direttiva  2005/36/CE
come richiamato dall'art. 21  comma  3  del  decreto  legislativo  n.
206/2007; 
  Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di  cui
alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita'
di acconciatore» rientrino le attivita' riferite ad entrambi i titoli
di formazione sopra citati; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  19
maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato  e
della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a  quelli  prodotti
dall'istante idonei  ed  attinenti  all'esercizio  dell'attivita'  di
acconciatore di cui alla  legge  n.  174/2005,  senza  necessita'  di
applicare alcuna misura compensativa,  in  virtu'  della  completezza
della formazione professionale documentata; 
  Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato  decreto  legislativo
206/2007 consente  che  le  domande  di  riconoscimento  aventi  «per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente  a  parere  della
Conferenza di servizi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A Ricciardiello Marco, cittadino italiano, nato a Napoli in data
1° febbraio 1990, sono riconosciute le  qualifiche  professionali  di
cui in premessa, quale titolo valido per  lo  svolgimento  in  Italia
dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge  n.  174/2005  e
del decreto legislativo n. 59/2010, senza  l'applicazione  di  alcuna
misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza  della
formazione professionale documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
 
    Roma, 13 giugno 2011 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio