IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
l'approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
seguito denominato T.U.L.P.S.;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato
approvato il regolamento di esecuzione del menzionato Testo Unico, di
seguito denominato Regolamento di esecuzione;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
«attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
Codice del consumo;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che
reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica», ed in particolare l'articolo 3, comma
32, ai sensi del quale e' prevista l'emanazione da parte del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di un regolamento con il quale vengano
stabilite le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa
che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin
Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della
legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero
della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari
di Stato»;
Acquisiti i pareri della Commissione Consultiva Centrale per il
controllo delle armi nelle sedute del 15 settembre e del 20 ottobre
2009;
Visti i pareri dell'Istituto superiore di Sanita' del 20 e 26
aprile 2010;
Data informazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
recepita dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di
modifica della legge 21 giugno 1986, n. 317;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 27 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una
miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno
attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti
caratteristiche:
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non
superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di
capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze
infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema
di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti
non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1
rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(Approvazione del testo definitivo del Codice penale), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930,
n. 251, S.O.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931,
n. 146.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
S.O.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1979, n. 105.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
(Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze 16-12-2008.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
(Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva
2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
S.O.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre
2008, e' stato pubblicato nella GUUE 31 dicembre 2008, n. L
353.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 32, della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica):
«32. Il Ministro dell'interno, con regolamento da
emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli
strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano
un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum,
e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla
persona.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla lettera
a) del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 novembre 2009, n.
172:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
13) Ministero della salute.».
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427
(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n.
317, concernenti la procedura di informazione nel settore
delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione, in
attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della
citata legge n. 110 del 1975:
«3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas,
nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione
consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle
rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa
alla persona.».