IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  23
giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 18  ottobre  2010  dall'impresa
Tecniterra Srl con sede legale in Milano, via Bronzino 19, intesa  ad
ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del  prodotto
fitosanitario denominato «Tecnigard 22  WP»  contenente  la  sostanza
attiva  Beauveria  bassiana  ceppo  GHA,  uguale   al   prodotto   di
riferimento denominato Botanigard 22 WP registrato al  n.  11700  con
decreto direttoriale in data 3 luglio 2003 modificato successivamente
con decreti di cui l'ultimo in data 31  dicembre  2010,  dell'impresa
Mycotech Corporation con sede legale in Butte, MT  59702  (USA),  529
East Front Street; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che: 
    il  prodotto  e'  uguale  al  citato  prodotto   di   riferimento
«Botanigard 22 WP»; 
    sussiste  legittimo  accordo  tra  l'impresa  Tecniterra  Srl   e
l'impresa titolare del prodotto di riferimento; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 22  aprile  2009  di  recepimento
della direttiva 2008/113/CE relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva Beauveria bassiana  ceppo  GHA  nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo n. 194/1995; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento  per  la  sostanza  Beauveria  bassiana
ceppo GHA; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/1995  sulla  base  di  un   fascicolo   conforme
all'Allegato III; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 30  aprile
2019,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della   sostanza   attiva
Beauveria  bassiana  ceppo  GHA  in  Allegato  I,  fatti  salvi   gli
adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei  principi  uniformi
di cui all'Allegato VI del decreto legislativo  n.  194/1995  per  il
prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  aprile
2019, l'impresa  Tecniterra  Srl  con  sede  legale  in  Milano,  via
Bronzino n. 19, e' autorizzata ad immettere in commercio il  prodotto
fitosanitario denominato TECNIGARD 22 WP con la composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti e gli adeguamenti  secondo  i  termini  definiti  dal
sopra citato decreto ministeriale di recepimento della  direttiva  di
iscrizione in Allegato I del decreto legislativo  n.  194/1995  della
sostanza  attiva  Beauveria  bassiana  ceppo  GHA,  per  il  prodotto
fitosanitario in questione e per quello di riferimento. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 500. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: Mycotech Corporation - 529  East  Front  Street,
Butte, MT 59702 (USA). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15110. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello