IL MINISTRO 
                  DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  "Conversione  in  legge  del
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti  per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244"  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n.264 recante  norme  in  materia  di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma  1,
lettera a) ; 
  VIsto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche  al
Regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509"; 
  Visti i dd.mm 16 marzo 2007 con i  quali  sono  state  determinate,
rispettivamente, le classi delle lauree  e  le  classi  delle  lauree
magistrali a ciclo unico; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  ed  in
particolare l'art.39, comma 5, cosi'  come  sostituito  dall'art.  26
della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.394  in  materia  di
immigrazione"; 
  Viste le disposizioni ministeriali in data 18 maggio  2011  con  le
quali sono state regolamentate  le  immatricolazioni  degli  studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2011-2012 riferito alle predette disposizioni; 
  Vista la potenziale offerta formativa cosi' come  deliberata  dagli
Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma
2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264; 
  Visto il parere reso  dall'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario ; 
  Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2011/2012  il  numero
dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione  ai  corsi
di  laurea  e  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico,  direttamente
finalizzati alla formazione di architetto,  nonche'  di  disporre  la
ripartizione dei posti stessi tra le universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Limitatamente all'anno accademico 2011-2012 i posti  determinati
a livello nazionale per le immatricolazioni degli studenti comunitari
e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art.26  della  legge
30 luglio 2002, n. 189 ai corsi di laurea e di  laurea  magistrale  a
ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione  di  architetto
sono n. 8.760,  ripartiti  fra  le  universita'  secondo  la  tabella
allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Agli studenti stranieri residenti all'estero  sono  destinati  i
posti secondo la  riserva  contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premesse.