IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, comma 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della salute e  l'incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la direttiva 2007/52/CE della Commissione,  che  ha  iscritto
diverse sostanze attive , tra cui il pirimifosmetile, nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991; 
  Visto il decreto del Ministro del  20  settembre  2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2008, che ha recepito  la
direttiva della Commissione 2007/52/CE con  l'iscrizione  di  diverse
sostanze attive, tra  cui  il  pirimifosmetile  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Considerato che il Notificante ha  presentato,  allo  Stato  membro
relatore,  il  Regno  Unito,  ulteriori  studi   a   conferma   della
valutazione relativa all'esposizione per l'operatore; 
  Considerato che lo stato membro relatore ha  valutato  detti  studi
aggiuntivi  ed  ha  predisposto  un  addendum   alla   relazione   di
valutazione iniziale le cui conclusioni sottolineano che  il  rischio
per gli operatori e' inaccettabile quando  quest'ultimi  impiegano  i
prodotti fitosanitari a  base  di  pirimifosmetile  con  attrezzature
portatili; 
  Considerato che l'addendum, la relazione  di  valutazione  iniziale
nonche' le  osservazioni  ricevute  dagli  Stati  membri  sono  state
trasmesse anche all'Autorita' europea  per  la  sicurezza  alimentare
(EFSA), e riesaminate nell'ambito  del  Comitato  Permanente  per  la
Catena Alimentare; 
  Considerato che sulla base  della  suddetta  documentazione  si  e'
concluso che i prodotti fitosanitari contenenti  la  sostanza  attiva
pirimifosmetile possono ritenersi conformi alle prescrizioni  di  cui
all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva  91/414/CEE
in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione  e
specificati nel rapporto di  riesame  della  Commissione,  escludendo
pero'  le  applicazioni  dei  prodotti  fitosanitari  che   prevedono
l'impiego di attrezzature portatili; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento   della   direttiva
2011/31/UE della Commissione che  modifica  la  direttiva  2007/52/CE
della Commissione, recepita con  decreto  ministeriale  20  settembre
2007, per quanto  riguarda  la  limitazione  d'impiego  dei  prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimifosmetile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Modifica allegati 
 
  1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194  che
ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 e'  modificato
per  la  sola  sostanza   attiva   pirimifos   metile   conformemente
all'allegato del presente decreto. 
  2.  L'allegato  del  decreto  del  Ministro  della  salute  del  20
settembre 2007, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  5
gennaio  2008,  e'  modificato,   per   la   sola   sostanza   attiva
pirimifosmetile, conformemente all'allegato I del presente decreto.