IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, comma 1 e l'art. 13;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in
commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i
Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Vista la direttiva 2007/52/CE della Commissione, che ha iscritto
diverse sostanze attive , tra cui il pirimifosmetile, nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;
Visto il decreto del Ministro del 20 settembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2008, che ha recepito la
direttiva della Commissione 2007/52/CE con l'iscrizione di diverse
sostanze attive, tra cui il pirimifosmetile nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che il Notificante ha presentato, allo Stato membro
relatore, il Regno Unito, ulteriori studi a conferma della
valutazione relativa all'esposizione per l'operatore;
Considerato che lo stato membro relatore ha valutato detti studi
aggiuntivi ed ha predisposto un addendum alla relazione di
valutazione iniziale le cui conclusioni sottolineano che il rischio
per gli operatori e' inaccettabile quando quest'ultimi impiegano i
prodotti fitosanitari a base di pirimifosmetile con attrezzature
portatili;
Considerato che l'addendum, la relazione di valutazione iniziale
nonche' le osservazioni ricevute dagli Stati membri sono state
trasmesse anche all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
(EFSA), e riesaminate nell'ambito del Comitato Permanente per la
Catena Alimentare;
Considerato che sulla base della suddetta documentazione si e'
concluso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
pirimifosmetile possono ritenersi conformi alle prescrizioni di cui
all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE
in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e
specificati nel rapporto di riesame della Commissione, escludendo
pero' le applicazioni dei prodotti fitosanitari che prevedono
l'impiego di attrezzature portatili;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva
2011/31/UE della Commissione che modifica la direttiva 2007/52/CE
della Commissione, recepita con decreto ministeriale 20 settembre
2007, per quanto riguarda la limitazione d'impiego dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimifosmetile;
Decreta:
Art. 1
Modifica allegati
1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che
ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 e' modificato
per la sola sostanza attiva pirimifos metile conformemente
all'allegato del presente decreto.
2. L'allegato del decreto del Ministro della salute del 20
settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 2008, e' modificato, per la sola sostanza attiva
pirimifosmetile, conformemente all'allegato I del presente decreto.