IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche
e
IL CAPO DIPARTIMENTO
della prevenzione e della comunicazione
del Ministero della salute
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO
della Protezione civile
e
IL CAPO DIPARTIMENTO
dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
del Ministero dell'interno
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto
2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che prevede
l'emanazione di apposito decreto per l'applicazione delle norme ivi
contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della
protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa
Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei
volontari dei vigili del fuoco, tenendo delle particolari modalita'
di svolgimento delle rispettive attivita';
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle
cooperative sociali»;
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile» ed, in particolare,
l'art. 18;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n.
15 marzo 1997, n. 59, ed il particolare, gli articoli 107 e 108;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «legge-quadro in
materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 settembre 2001, n. 40
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio
2001, n. 194, recante «Nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni
del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle organizzazioni di
volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali,
nonche' ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;
Tenuto conto delle particolari modalita' di svolgimento delle
rispettive attivita';
Ritenuto, altresi', di dover assicurare la tutela della salute e
della sicurezza ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della
protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonche' ai volontari
della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, uniformemente su
tutto il territorio nazionale;
Ravvisata la necessita' di coniugare la tutela della salute e della
sicurezza dei volontari della protezione civile con il perseguimento
degli obiettivi per i quali e' stato istituito il Servizio nazionale
della protezione civile, ossia la tutela dell'integrita' della vita,
dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo
di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi o da altri
eventi calamitosi;
Considerato che le organizzazioni di volontariato della protezione
civile, ai sensi dell'art. 1 l della sopra richiamata legge 24
febbraio 1992, n. 225, sono strutture operative nazionali del
Servizio nazionale della protezione civile;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro nella seduta del 17 novembre 2010;
Decretano:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto, si intende per:
a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni
organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i
gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o
promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione,
prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui
all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le
attivita' di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all'art.
5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n, 343, convertito
con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonche'
attivita' di formazione e addestramento, nelle stesse materie;
b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire
conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' operative,
all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla
riduzione e alla gestione dei rischi;
c) «informazione»: complesso di attivita' dirette a fornire
conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove
impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello
svolgimento delle attivita' operative;
d) «addestramento»: complesso di attivita' dirette a far apprendere
l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi,
anche di protezione individuale, nonche' le misure e le procedure di
intervento;
e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici
basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province
autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del
presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di
salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle
attivita' di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo
quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza
sanitaria.