IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Vista la domanda presentata in data 11 novembre 2010 dall'impresa
Syngenta Crop Protection S.p.A, con sede legale in Milano, via
Gallarate n. 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione
in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Priori»,
contenente la sostanza attiva azoxystrobin, uguale al prodotto di
riferimento denominato «Amistar» registrato al n. 10118 con decreto
direttoriale in data 30 luglio 1999, modificato successivamente con
decreti di cui l'ultimo in data 10 luglio 2008, dell'impresa
medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto
di riferimento «Amistar» registrato al n. 10118;
Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale del 3 settembre 1999 di recepimento
della direttiva 98/47/CE relativa all'iscrizione della sostanza
attiva azoxystrobin nell'allegato I del decreto legislativo n.
194/1995;
Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 2003 di recepimento
della direttiva 2003/69/CE relativa alla modifica della direttiva
90/642/CEE per quanto concerne le quantita' massime di residui della
sostanza attiva azoxystrobin;
Vista la direttiva 2010/55/CE, in corso di recepimento, che
modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per il
rinnovo dell'iscrizione della sostanza attiva azoxystrobin;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza azoxystrobin;
Considerato altresi' che il prodotto di riferimento e' stato
valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del
decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme
all'allegato III;
Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 luglio
2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva
azoxystrobin in allegato I;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio
2021, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A 12 e' autorizzata ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PRIORI
con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l 1 - 2 - 5 - 10.
Il prodotto e' importato in confezioni pronte all'uso dallo
stabilimento dell'impresa: AFP Formulation e Packing
Syngenta-Grangermouth, Scotland (UK).
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15111.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2011
Il direttore generale: Borrello