IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri»;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita'», in particolare l'articolo 1
che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, e l'articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato
l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le
disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007,n.1, e, in
particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429,
concernente le caratteristiche formali generali della terza prova
scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima, tuttora vigente;
Visto il D.M. 24 febbraio 2000,n.49, concernente l'individuazione
delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Germania del 24
aprile 2002;
Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata
della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della
quarta prova e la durata di essa, nonche' le materie oggetto del
colloquio;
Visto l'Accordo tra l'Italia e la Germania, concluso in data 14
ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in
Germania;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n.26, concernente le
certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado;
Visto il decreto ministeriale, in data 17.1.2007, n. 6, recante
modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 6, concernente
l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta
delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico
2010/2011;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 7, recante norme
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi
sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2010/2011;
Decreta:
Art. 1
Validita' del diploma
Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato
conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione
internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e
classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore
tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad
un esame di idoneita' linguistica.