IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile,
come modificato dall'art. 2, comma terzo, lett. e) del decreto-legge
n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80;
Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del
decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui «il Ministro della
Giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati
all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i
criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi
disponibili»;
Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti
autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione
giudiziaria dei beni immobili;
Visto l'art. 2 del D.M. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti
internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui
all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i
siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti
professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui
all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della
giustizia civile»;
Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale:
e' stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet
gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui
all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre
che, per la pubblicita' dei beni mobili, dei siti internet gestiti
dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del
citato DM 31 ottobre 2006;
e' stato istituito il registro nel quale dovranno essere
conservati i decreti di ammissione delle societa' nell'elenco dei
siti internet che hanno presentato domanda nonche', per la
pubblicita' dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al
comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006,
oltre che i decreti di diniego e cancellazione;
Vista l'istanza del 10 settembre 2010 prot. m. dg DAG 16/5/2011 n.
67592.E della societa' «GAP Informatica di Pizzoli Pier Giorgio & C.
s.n.c.» con sede legale in Pianella (Pescara) alla via Quercia
dell'Ompiso, 15 C. F. 00446370686, sito internet: www.area58.it ha
presentato domanda d'iscrizione della predetta societa' nell'elenco
dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicita'
presso il distretto della Corte d'Appello di L'Aquila;
Considerato che i requisiti posseduti dalla societa' «GAP
Informatica di Pizzoli Pier Giorgio & C. s.n.c.» risultano conformi a
quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009;
Verificati in particolare:
il possesso dei requisiti di professionalita' e tecnici;
l'assenza di situazioni d'incompatibilita';
il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del
sito;
Visto il parere favorevole espresso dalla direzione generale per i
sistemi informativi automatizzati (prot. m. dg dog 8/6/2011 n.
15802.U);
Dispone
l'iscrizione della societa' «GAP Informatica di Pizzoli Pier Giorgio
& C. s.n.c.» con sede legale in Pianella (Pescara) alla via Quercia
dell'Ompiso, 15 C. F. 00446370686, sito internet: www.area58.it,
nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in
possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M.
31 ottobre 2006.
L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.
Dalla data di iscrizione, la societa' e' autorizzata ad effettuare
la pubblicita' presso il distretto di Corte d'appello di: L'aquila.
La societa' e' obbligata a comunicare immediatamente tutte le
vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il direttore generale della giustizia civile si riserva di
verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli
impegni assunti.
Il direttore generale della giustizia civile procedera' ai sensi
dell'art. 8 del D.M. 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o
del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 2,
3 e 4 comportera' la cancellazione d'ufficio del sito internet
dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.
Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del D.M. 31
ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la
pubblicita' di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti
agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'Appello diversi da
quelli per i quali sono iscritti.
Roma, 28 giugno 2011
Il direttore generale: Saragnano