IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive nn.  1999/45/CE,  2001/60/CE  e  2006/8/CE,  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva  n.
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 27 novembre 2008 presentata dall'impresa Gobbi
s.r.l. con sede legale in Genova, via B.  Bosco  n.  57,  diretta  ad
ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Gobbi
A contenente la sostanza attiva acido gibberellico-GA3; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  superiore  di  sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 22 aprile 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva  acido  gibberellico  (GA3),  nell'allegato  I   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione
della direttiva n. 2008/127/CE  della  Commissione  del  18  dicembre
2008; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva acido gibberellico (GA3)  l'impresa  ha
ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a
seguito dell'iscrizione della stessa  in  allegato  I  ai  sensi  del
sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/95  sulla  base   di   un   fascicolo   conforme
all'allegato III da presentarsi entro  il  31  agosto  2013  pena  la
revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di  iscrizione  della
sostanza attiva acido gibberellico (GA3) nell'allegato I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  superiore  di
sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 25 ottobre  2010  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 27 dicembre 2010 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed
ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Gobbi
Gib 2LG; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Gobbi s.r.l. con sede legale in Genova, via B.  Bosco  n.
57 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario
denominato GOBBI GIB  2LG  con  la  composizione  e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al  presente  decreto,  fino  al  31
agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza  attiva
acido gibberellico (GA3) nell'allegato I. 
  Sono fatti salvi inoltre, pena la  revoca  dell'autorizzazione  del
prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione  del  fascicolo
di allegato III entro il 31 agosto 2013 e i  conseguenti  adeguamenti
in applicazione dei principi uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del
decreto  legislativo  n.  194/95  con  le  modalita'  definite  dalla
direttiva d'iscrizione n. 2008/127/CE del 18  dicembre  2008  per  la
sostanza attiva acido gibberellico (GA3). 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    ml
25-50-100-250-500-1000 e litri 3-5-10. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
imprese: L. Gobbi Srl, in Campo  Ligure  (Genova);  Althaller  Italia
s.r.l., in San Colombano al Lambro (Milano); Diachem S.p.a.  -  SIFA,
in Caravaggio (Bergamo). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14529. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 gennaio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello