IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009,  n.172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 4 maggio 2007 e le successive integrazioni  di
cui l'ultima del 23 dicembre 2009  presentata  dall'Impresa  Agrophyt
con sede legale in Bologna via Marino Dalmonte 5, diretta ad ottenere
la  registrazione  del  prodotto   fitosanitario   denominato   hce-2
contenente  le  sostanze  attive   fosetil-alluminio,   cimoxanil   e
mancozeb; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  superiore  di  sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 20 febbraio 2007 d'inclusione  della  sostanza
attiva fosetil alluminio, nell'Allegato I del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194, fino al  30  aprile  2017,  in  attuazione  della
direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006; 
  Visto il decreto del 31 agosto  2009  d'inclusione  della  sostanza
attiva cimoxanil, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019, in attuazione  della  direttiva
2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008; 
  Visto il decreto del  7  marzo  2006  d'inclusione  della  sostanza
attiva mancozeb, nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 30 giungo 2016, in attuazione  della  direttiva
2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente  la  sostanza  attiva  fosetil  alluminio   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a
seguito dell'iscrizione della stessa  in  allegato  I  ai  sensi  del
sopracitato decreto ministeriale 20 febbraio 2007, art. 2, comma 2; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva cimoxanil l'Impresa ha ottemperato alle
prescrizioni  previste  per  la  Fase  1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 2, comma 2; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva mancozeb l'Impresa ha ottemperato  alle
prescrizioni  previste  per  la  Fase  1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
decreto ministeriale 7 marzo 2006, art. 2, comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo  conforme  all'Allegato
III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi
dell'art. 3 del citato decreto di recepimento; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  superiore  di
sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 14 ottobre  2010  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto  la
proprieta' del prodotto  fitosanitario  in  questione,  in  corso  di
registrazione, all'Impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede  legale
in Bergamo via F.lli Bronzetti 32/28; 
  Vista la nota pervenuta in data 2 novembre 2010 da cui risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a  quanto  richiesto  dall'Ufficio
chiedendo nel contempo il cambio di denominazione da hce-2  ad  alial
triple wp; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L''Impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede  legale  in  Bergamo,
via  Fratelli  Bronzetti  32/28,  e'  autorizzata  ad  immettere   in
commercio il prodotto fitosanitario denominato ALIAL TRIPLE WP con la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  agosto  2019,  data   di   scadenza
dell'iscrizione della  sostanza  attiva  cimoxanil  nell'All.  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato
III entro  il  28  febbraio  2012  e  i  conseguenti  adeguamenti  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto
legislativo  194/95  con  le  modalita'  definite   dalla   direttiva
d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza  attiva
cimoxanil. 
  E' fatto salvo altresi' ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto  fitosanitario  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    Kg
0.100-0.200-0.250-0.500-1-5-10-20 ed in sacchetti idrosolubili da  Kg
4 nelle taglie da 10 S.i. da Kg 0.400, 5 S.i. da Kg 0.800, 4 S.i.  da
Kg 1. 
  Il  prodotto  in  questione  e'  confezionato  nello   stabilimento
dell'Impresa: STI Solfotecnica Italiana Spa -  via  Torricelli,  2  -
Cotignola (RA). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.13818. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello