IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 21 dicembre 2006 e successive integrazioni  di
cui l'ultima dell'8 maggio 2008 presentata dall'Impresa Scam Spa  con
sede legale in S.M. di Mugnano - Modena Strada Bellaria 164,  diretta
ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario  denominato
guinnes combi sc contenente la sostanza attiva tebuconazolo e zolfo; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  superiore  di  sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 31 agosto 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 31 agosto  2019  in  attuazione  della  direttiva
2008/105/CE della Commissione del 19 dicembre 2008; 
  Visto il decreto del 11 dicembre 2009 di inclusione della  sostanza
attiva zolfo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 194, fino al  30  dicembre  2019  in  attuazione  della  direttiva
2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa  ha  ottemperato
alle prescrizioni previste per la Fase 1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 2, comma 2; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva zolfo  l'Impresa  ha  ottemperato  alle
prescrizioni  previste  per  la  Fase  1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
decreto ministeriale 11 dicembre 2009, art. 2, comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo  conforme  all'Allegato
III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca,  ai  sensi
dell'art. 3 del citato decreto di recepimento; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  superiore  di
sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 18 novembre 2010  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto  la
proprieta' del prodotto  fitosanitario  in  questione,  in  corso  di
registrazione,  all'Impresa  Helm  Ag  con  sede  legale  in  Amburgo
Germania Norkanalstrasse 28 - D-20097; 
  Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2010 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a  quanto  richiesto  dall'Ufficio
chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da guinnes  combi
sc a tridan combi t; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa  Helm  Ag   con   sede   legale   in   Amburgo   Germania
Norkanalstrasse  28  -  D-20097,  e'  autorizzata  ad  immettere   in
commercio il prodotto fitosanitario denominato TRIDAN COMBI T con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  agosto  2019,  data   di   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato
III  entro  il  30  giugno  2012  e  i  conseguenti  adeguamenti   in
applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto
legislativo  194/95  con  le  modalita'  definite   dalla   direttiva
d'iscrizione 2009/70/CE del 25 giugno 2009  per  la  sostanza  attiva
componente. 
  E' fatto salvo ogni  eventuale  adempimento  ed  adeguamento  delle
condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario  anche  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e L 1-5. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  nello  stabilimento  dell'
Impresa: SCAM Spa- Strada Bellaria - Modena. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13691. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello