IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 30 ottobre 2007  presentata  dall'Impresa  Sti
Solfotecnica Italiana Spa con sede legale in Ravenna,  Via  Matteotti
16, diretta ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario
denominato Microbagnabile SC contenente la sostanza attiva zolfo; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  Superiore  di  Sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza
attiva zolfo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 194 fino  al  31  dicembre  2019  in  attuazione  della  direttiva
2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva zolfo  l'Impresa  ha  ottemperato  alle
prescrizioni  previste  per  la  Fase  1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
DM 11 dicembre 2009 art. 2 comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/95  sulla  base   di   un   fascicolo   conforme
all'Allegato III da presentarsi entro  il  30  giugno  2012  pena  la
revoca, ai sensi dell'articolo 3 del  citato  decreto  di  iscrizione
della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  Superiore  di
Sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010  con  la  quale
sono  stati  richiesti  gli  atti  definitivi  e  la   documentazione
integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio  per
l'iter di registrazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 21gennaio 2011 da cui  risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa con sede legale in Ravenna,
Via Matteotti  16,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto   fitosanitario   denominato   Microbagnabile SC   con    la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  dicembre  2019,  data  di  scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato
III  entro  il  30  giugno  2012  e  i  conseguenti  adeguamenti   in
applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto
legislativo n. 194/95  con  le  modalita'  definite  dalla  direttiva
d'iscrizione del 2009/70/CE per la sostanza attiva zolfo. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 50-100-250-500  e  l
1-3-5-10-20. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'Impresa S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa - Via  Torricelli,  2 -
Cotignola (Ravenna). 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14107. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello