IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento Europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 13 marzo 2007 presentata  dall'Impresa  Sepran
Sas con sede legale in Isola vicentina (VI), via Brenta  20,  diretta
ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario  denominato
SHERPA 10 EC contenente la sostanza attiva cipermetrina; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  Superiore  di  Sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva cipermetrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in  attuazione  della  direttiva
2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva cipermetrina l'Impresa  ha  ottemperato
alle prescrizioni previste per la Fase 1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
DM 7 marzo 2006 art. 2 comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/95  sulla  base   di   un   fascicolo   conforme
all'Allegato III, ai sensi dell'articolo  3  del  citato  decreto  di
iscrizione della sostanza attiva cipermetrina nell'Allegato I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  Superiore  di
Sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 1 dicembre  2010  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 11 gennaio 2011 da cui risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a  quanto  richiesto  dall'Ufficio
chiedendo nel contempo il cambio di denominazione da SHERPA 10  EC  a
SHERPA 100 EW; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Sepran Sas con sede legale in Isola vicentina  (Vicenza),
via Brenta 20, e' autorizzata ad immettere in commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato Sherpa 100 EW con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva nell'Allegato I. 
  Sono fatti salvi, gli  adeguamenti  in  applicazione  dei  principi
uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le
modalita' definite dalla direttiva  d'iscrizione  2005/53/CE  del  16
settembre 2005 per la sostanza attiva cipermetrina. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10, 15, 20, 25,  30,
35, 40, 50, 100, 200, 250, 300, 350, 500, 600, 750 e l 1-2-3-5-10-20. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
Imprese: I.r.c.a. Service  S.p.a.,  Fornovo  S.  Giovanni  (Bergamo);
Kollant s.r.l. Vigonovo (Venezia) e Nuova  Agrichimica  Sarda  S.r.l.
Oristano ed  importato  in  confezioni  pronte  per  l'impiego  dallo
stabilimento dell'Impresa estera I.M.C. Ltd, Naxxar (Malta). 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13765. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello