IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento Europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda e le successive integrazioni di cui  l'ultima  del
24 agosto 2009 presentata dall'impresa Cerrus S.a.s., con sede legale
in Uboldo (Varese),  via  Papa  Giovanni  XXIII  n.  84,  diretta  ad
ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato
«Nobil» contenente la sostanza  attiva  sali  di  potassio  di  acidi
grassi; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  superiore  di  sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 22 aprile 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva costituita da Sali  di  potassio  di  acidi  grassi  (C14-C18)
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  fino
al 31 agosto 2019, in attuazione  della  direttiva  2008/127CE  della
Commissione del 18 dicembre 2008; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva costituita da sali di potassio di acidi
grassi (C14-C18) l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni  previste
per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione  della  stessa
in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile
2009, art. 2, comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/1995  sulla  base  di  un   fascicolo   conforme
all'allegato III da presentarsi entro il  31  agosto  2013,  pena  la
revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di  iscrizione  della
sostanza attiva costituita  da  sali  di  potassio  di  acidi  grassi
(C14-C18) nell'allegato I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  superiore  di
sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 11 novembre 2010  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 14 dicembre 2010 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Cerrus S.a.s., con sede legale in  Uboldo  (Varese),  via
Papa Giovanni XXIII n. 84, e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il prodotto fitosanitario denominato NOBIL con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 agosto 2019, data di scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva sali di potassi di acidi grassi (C14-C18) nell'allegato I. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato
III  entro  il  31  agosto  2013  e  i  conseguenti  adeguamenti   in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 con le  modalita'  definite  dalla  direttiva
d'iscrizione 2008/127CE del 18 dicembre 2008 per la  sostanza  attiva
Sali di potassio di acidi grassi (C14 - C18). 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10 - 20 - 50 - 100 -
250 - 500 e litri 1 - 2 - 5 - 10 - 20. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'impresa Althaller Italia  S.r.l.,  in  S.  Colombano  al  Lambro
(Milano), Strada Comunale per Campagna  5;  importato  in  confezioni
pronte  per  l'impiego   dallo   stabilimento   dell'impresa   estera
Pro.Phy.M. Sarl in Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13607. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 gennaio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello