IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2006
n.189, relativo al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della Salute; 
  Visto l'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,
n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376  e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del
lavoro della  salute  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni  del
Ministero  della  salute  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 28 settembre 2010  dall'impresa
Cerexagri con sede legale in S. Carlo di Cesena  (Forli-Cesena),  Via
Terni, 275, intesa ad  ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del prodotto fitosanitario denominato Cymone contenente  la
sostanza  attiva  Cimoxanil,  uguale  al  prodotto   di   riferimento
denominato Cimox 25 WP registrato al n. 8875  con  D.D.  in  data  10
giugno 1996 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in
data 31 dicembre 2010, dell'Impresa Scam, con sede legale in  Modena,
Strada Bellaria 164; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
  il prodotto e' uguale al citato prodotto di  riferimento  Cimox  25
WP; 
  sussiste legittimo accordo  tra  l'impresa  Cerexagri  e  l'impresa
titolare del prodotto di riferimento; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 31  agosto  2009  di  recepimento
della direttiva 2008/125/CE relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva Cimoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza Cimoxanil; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/95  sulla  base   di   un   fascicolo   conforme
all'Allegato III; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31  agosto
2019,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della   sostanza   attiva
Cimoxanil  in  Allegato  I,  fatti  salvi  gli  adempimenti   e   gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato
VI del decreto legislativo n. 194/95 per il prodotto fitosanitario in
questione e per quello di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  agosto
2019, l'Impresa Cerexagri con sede  legale  in  S.  Carlo  di  Cesena
(Forli-Cesena), Via  Terni,  275,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  Cymone   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti e gli adeguamenti  secondo  i  termini  definiti  dal
sopra citato decreto ministeriale di recepimento della  direttiva  di
iscrizione  in  Allegato  I  del  decreto  legislativo  194/95  della
sostanza attiva Cimoxanil, per il prodotto fitosanitario in questione
e per quello di riferimento. 
  Il prodotto e' confezionato  nelle  taglie  da  g  100-200-500;  Kg
1-5-10. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:  Scam
S.p.A. - S. Maria di Mugnano (Modena). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15048. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 25 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello