IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2006
n.189, relativo al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della Salute; 
  Visto l'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,
n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376  e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito  al  Ministero  del
lavoro della  salute  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni  del
Ministero  della  salute  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 5  marzo  dall'impresa  Sulphur
Mills Limited con sede legale in Unity Clothings Ltd,  BMW  Bld,  Off
Derby Street, High Street - Bolton BL 36SZ (United  Kingdom),  intesa
ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato Crittox contenente la sostanza attiva Zolfo,
uguale al prodotto di riferimento denominato Tiospor WG registrato al
n.5152 con D.D. in data 22 dicembre 1982, modificato  successivamente
con decreti di cui l'ultimo in data  14  ottobre  2010,  dell'Impresa
Isagro S.p.A. con sede legale in Milano, via Caldera 21; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto di  riferimento  Tiospor
WG registrato al n. 5152; 
    sussiste legittimo accordo tra l'impresa Sulphur Mills Limited  e
l'impresa titolare del prodotto di riferimento; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di  recepimento
della direttiva 2009/70/EC  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva Zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza Zolfo; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/95  sulla  base   di   un   fascicolo   conforme
all'Allegato III; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva
Zolfo in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in
applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto
legislativo n. 194/95 per il prodotto fitosanitario  in  questione  e
per quello di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2019, l'Impresa Sulphur  Mills  Limited  con  sede  legale  in  Unity
Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street,  High  Street -  Bolton  BL
36SZ (United Kingdom), e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato Crittox con la composizione e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti e gli adeguamenti  secondo  i  termini  definiti  dal
sopra citato decreto ministeriale di recepimento della  direttiva  di
iscrizione in Allegato I del  decreto  legislativo  n.  194/95  della
sostanza attiva Zolfo, per il prodotto fitosanitario in  questione  e
per quello di riferimento. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 1 - 5 - 10  -  20  -
25. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: 
  Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C.,  Panoli  Industrial  Area,
Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India); 
  Sulphur Mills Ltd., M.I.D.C., Plot.  No.  8,  Thane  Belapur  Road,
Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15149. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 29 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello