IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2006
n.189, relativo al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della Salute; 
  Visto l'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,
n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell'articolo 1 , commi 376 e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito  al  Ministero  del
lavoro della  salute  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni  del
Ministero  della  salute  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in  data  18  marzo  2011  dall'Impresa
Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno,  17/A,
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario denominato Rotate  DF  contenete  le  sostanze
attive tebuconazolo  e  zolfo,  uguale  al  prodotto  di  riferimento
denominato Unicorn DF registrato  al  n.12270  con  D.D.  in  data  8
settembre 2006 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo
in data 14 ottobre 2010, dell'Impresa medesimo; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto di
riferimento Unicorn DF; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visti i decreti ministeriali  di  recepimento  delle  direttive  di
iscrizione delle sostanze attive componenti: 
  D.M. del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva  2008/125/CE
relativa all'iscrizione della sostanza attiva Tebuconazolo. 
  D.M.  dell'11  dicembre  2009  di   recepimento   della   direttiva
2009/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Zolfo. 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 dei sopra
citati decreti di recepimento, per  ciascuna  delle  sostanze  attive
componenti; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/95  sulla  base   di   un   fascicolo   conforme
all'Allegato III da presentarsi ai sensi dell'articolo 3  del  citato
decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009, pena la revoca della  sua
autorizzazione; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2019, data  di  scadenza  della  sostanza  attiva  Zolfo  in
Allegato I, fatti comunque salvi gli adempimenti  e  gli  adeguamenti
sopraccitati  in  applicazione   dei   principi   uniformi   di   cui
all'Allegato  VI  del  decreto  legislativo  n.  194/95,  nonche'  le
eventuali ulteriori  disposizioni  comunitarie  relative  alle  altre
sostanze  attive  componenti  per  il   prodotto   fitosanitario   di
riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2019, l'impresa Nufarm Italia Srl, con sede  legale  in  Milano,  via
Luigi Majno, 17/A,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato Rotate DF  con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato
III  entro  il  30  giugno  2012  e  i  conseguenti  adeguamenti   in
applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto
legislativo n. 194/95 con le  modalita'  definite  dal  D.M.  del  31
agosto 2009 di recepimento della sostanza attiva Zolfo. 
  E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto  fitosanitario  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la/e sostanza/e attiva/e componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 50 - 100 - 250 - 500;
Kg 1 - 3 - 5 - 6 - 10 - 25. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C.,  Panoli
Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15166. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 20 aprile 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello