IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento Europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista  la  domanda  del  27  giugno  2007  presentata  dall'Impresa
Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate
139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto  fitosanitario
denominato  Dividend   030   FS   contenente   la   sostanza   attiva
difenoconazolo; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  Superiore  di  Sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione  della  sostanza
attiva difenoconazolo nell'Allegato  I  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995 n. 194 fino  al  31  dicembre  2018  in  attuazione  della
direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva difenoconazolo l'Impresa ha ottemperato
alle prescrizioni previste per la Fase 1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
DM 5 novembre 2008 art. 2 comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/95  sulla  base   di   un   fascicolo   conforme
all'Allegato III da presentarsi entro il 31 dicembre  2011,  pena  la
revoca, ai sensi dell'articolo 3 del  citato  decreto  di  iscrizione
della sostanza attiva difenoconazolo nell'Allegato I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  Superiore  di
Sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 10 marzo 2011 con la quale  sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 14 marzo 2011 da cui risulta che la
suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha
comunicato  di  voler  variare  la  denominazione  del  prodotto   in
Dividend; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale  in  Milano,
Via Gallarate  139  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato Dividend con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva difenoconazolo nell'Allegato I. 
  Sono fatti salvi inoltre, pena la  revoca  dell'autorizzazione  del
prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione  del  fascicolo
di Allegato III entro il 31 dicembre 2011 e i conseguenti adeguamenti
in applicazione dei principi uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto  legislativo  n.  194/95  con  le  modalita'  definite  dalla
direttiva d'iscrizione 2008/69/CE del 1° luglio 2008 per la  sostanza
attiva difenoconazolo. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 20-200-1000. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Syngenta  Agro  S.A.
in Gaillon (Francia); 
  nonche' formulato nello  stabilimento  sopracitato  e  confezionato
negli stabilimenti delle Imprese: 
  Althaller Italia Srl in San Colombano al Lambro (MI); 
  Sipcam Spa in Salerano S/Lambro (Lodi). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13875. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello