IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali e le Regioni Marche (23 aprile 2009)
e Lombardia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il  trattamento  di
sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito  e  posto  a
carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali,  in  data  16  novembre  2010,
relativo  alla  societa'  Bikkembergs  Football  SRL  per  la   quale
sussistono le condizioni previste dalla normativa  sopra  citata,  ai
fini della concessione del trattamento straordinario di  integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli  assensi  delle  Regioni  Marche  (23  novembre  2010)  e
Lombardia  (5  gennaio  2011)   che   si   sono   assunte   l'impegno
all'erogazione della propria quota  parte  del  sostegno  al  reddito
(30%) che sara' concesso in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla
societa'  Bikkembergs  Football  SRL,  in  conformita'  agli  accordi
siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda Bikkembergs Football SRL; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 -  140,  della  legge  23  dicembre
2009,  n.  191,  e'  autorizzata  la  concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
in data 16 novembre 2010, per il periodo dal 22 novembre 2010  al  30
giugno 2011, in favore di un numero massimo di  20  lavoratori  della
Bikkembergs Football SRL, dipendenti presso gli stabilimenti di: 
    Fossombrone (PU) - 8 lavoratori; 
    Milano (MI) (Via Burlamacchi 5) - 5 lavoratori; 
    Milano (MI) (Via Colletta 16) - 7 lavoratori; 
  cosi' suddivisi: 
 
    

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          Periodo          Percentuale di        N. lavoratori
                             riduzione
                              oraria
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22.11.2010 / 31.12.2010   |      50%      * Marche 8 lavoratori
                          |                 (di cui 1 lavoratore
                          |                 fino al 23.12.2010);
                          |               * Lombardia 12 lavoratori
                          |                 (di cui 1 lavoratore
                          |                 fino al 23.12.2010);
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01.01.2011 / 28.02.2011   |      75%      * Lombardia 2 lavoratori
                          |----------------------------------------
                          |     100%      * Marche 7 lavoratori;
                          |               * Lombardia 9 lavoratori;
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01.03.2011 / 30.06.2011   |     100%      * Marche 7 lavoratori;
                          |               * Lombardia 10 lavoratori
                          |                 (di cui 1 lavoratore
                          |                 fino al 22.03.2011).
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  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata: 
    l'intera contribuzione figurativa e  il  70  %  del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa (ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia,  per
il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 giugno 2011); 
    l'intera contribuzione figurativa e il  100  %  del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione  Lombardia,  per
il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 giugno 2011. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale, ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia,  per
il periodo dal 1° apriel 2011 al 30 giugno 2011. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         176.618,28
(centosettantaseimilaseicentodiciotto/28). 
  Matricole INPS: 5905229460 
  Pagamento diretto: SI