IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che
stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore
del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.
1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.
2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette»;
Visto il regolamento (UE) n. 622 del 15 luglio 2010 il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre,
della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n.
510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Considerato che «Agroqualita' S.p.A.» ha predisposto il piano di
controllo per la indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»
conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 27 giugno 2011;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n.
526/99;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.» con sede in Roma, via
Cesare Pavese n. 305, e' autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.
510/2006 per la indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»
registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 622 del
15 luglio 2010.