IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4 del sopra  citato  decreto  legislativo  concernente
condizioni per l'autorizzazione di prodotti  fitosanitari  contenenti
sostanze attive iscritte in allegato I; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto, in particolare,  l'art.  80  del  sopra  citato  regolamento
concernente «Misure transitorie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 26 maggio 2008 presentata dall'impresa  «Bayer
CropScience S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130,
diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma  1,
del sopra citato decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  del
prodotto fitosanitario per piante  ornamentali/PPO  denominato  «T  &
TAL» contenente le sostanze attive tebuconazolo e trifloxystrobin; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e Universita' degli studi di Milano -  MURCOR,
per l'esame dell'istanza  del  prodotto  fitosanitario  in  questione
corredato di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n.
194/1995; 
  Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della  sostanza
attiva trifloxystrobin nell'allegato I  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre  2013  in  attuazione  della
direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003; 
  Visto il decreto del 31 agosto 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva tebuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in  attuazione  della  direttiva
2008/125/CE della Commissione; 
  Vista la valutazione  dell'Universita'  degli  studi  di  Milano  -
MURCOR, in merito alla documentazione tecnica-scientifica  presentata
dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 3 maggio 2011, prot.  n.  14305,
con la quale e' stata richiesta la documentazione per la  conclusione
dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; 
  Vista la nota pervenuta in data 19 maggio 2011 da cui  risulta  che
l'impresa «Bayer CropScience S.r.l.» ha presentato la  documentazione
richiesta  dall'Ufficio  ed  ha  comunicato  di  voler   variare   la
denominazione del prodotto in «Flint Max AL»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto  «Flint  Max  AL»  fino  al  31
agosto 2019 data  di  scadenza  dell'iscrizione  in  allegato  I  del
decreto legislativo 17  marzo  1995  n.  194  della  sostanza  attiva
tebuconazolo; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa «Bayer CropScience S.r.l.», con sede  legale  in  Milano,
viale Certosa n. 130, e' autorizzata ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario per piante  ornamentali/PPO  denominato  FLINT
MAX AL con la composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta
allegata al presente  decreto,  fino  al  31  agosto  2019,  data  di
scadenza   dell'iscrizione   della   sostanza   attiva   tebuconazolo
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100 - 250  -  400  -
500 - 750 e litri 1. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
imprese: «IRCA Service S.p.a.», in Fornovo  San  Giovanni  (Bergamo),
«Bayer  CropScience  S.r.l.»,  in  Filago  (Bergamo),  importato   in
confezioni  pronte  per  l'impiego  dallo  stabilimento  dell'impresa
estera «Bayer CropScience AG», in Dormagen (Germania). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14410/PPO. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello