IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda del sig. Abdeslam Benttisse, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diplôme Coiffure - Hommes, conseguito presso l'Institut Prive de Coiffure et Esthetique Miami - Scuola d'acconciatura ed Estetica «Miami» (Marocco), della durata di 1 anno per 1100 ore, per l'esercizio in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale, poiche' il titolo posseduto risulta di piu' breve durata rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attivita' ed e' solo per uomo; Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 105264 del 1° giugno 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda; Verificato che il richiedente, pur avvalendosi della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative; Decreta: Art. 1 Al sig. Abdeslam Benttisse, cittadino marocchino, nato a Ait Aissi (Marocco) in data 2 febbraio 1972, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalita' di svolgimento, sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 21 giugno 2011 Il direttore generale: Vecchio