IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima ed, in particolare, l'art. 32 che attribuisce al Ministro la possibilita' di emanare norme per la disciplina della pesca al fine di adeguarla alle indicazioni provenienti dalla ricerca scientifica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965, ed in particolare l'art. 98; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v); Viste le basi scientifiche dei piani di gestione per le unita' autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e gia' esaminati dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea; Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011; Vista la legge n. 241 del 1990 ed in particolare l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; Visto l'art. 35, commi 1 e 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria che ha disposto la misura arresto temporaneo obbligatorio per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante; Considerato che i dati del Comitato tecnico scientifico della Commissione europea indicano che il 54% degli stock del Mar Mediterraneo sottoposti a valutazione dello sforzo di pesca risultano eccessivamente sfruttati e pertanto, si ritiene necessario applicare il principio di precauzione cosi' come regolato nel regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002; Ritenuto necessario in conformita' alla citata normativa, attuare un fermo biologico continuativo al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca, attraverso la previsione di un periodo di fermo temporaneo diversamente articolato per aree; Considerato che le predette disposizioni eviteranno ulteriori aumenti dei tassi di mortalita' del novellame ed assicurano la riproduzione o accrescimento di specie marine sovrasfruttate; Ritenuto di disciplinare gli aiuti da erogare alle imprese di pesca interessate dalla suddetta misura del fermo obbligatorio con successivo provvedimento ministeriale; Ritenuto opportuno, in relazione ai propri fini istituzionali, promuovere l'immagine del pescatore quale guardiano del mare anche attraverso il cofinanziamento di iniziative finalizzate alla tutela dell'ecosistema marino; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 14 luglio 2011; Decreta: Art. 1 Ambito applicativo 1. Le interruzioni temporanee della pesca, di cui al presente decreto, riguardano le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca. 2. Con successivo provvedimento ministeriale sono disciplinati i criteri e le modalita' per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca di cui al precedente comma, determinati in funzione dei giorni lavorativi di fermo eseguiti nei periodi definiti dal successivo art. 2. Con lo stesso provvedimento sono indicati i termini inerenti l'attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga.