IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 14 luglio 1965,  n.  963,  e  successive  modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima ed,  in  particolare,
l'art. 32 che attribuisce al  Ministro  la  possibilita'  di  emanare
norme per la  disciplina  della  pesca  al  fine  di  adeguarla  alle
indicazioni provenienti dalla ricerca scientifica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il regolamento di esecuzione  alla  predetta  legge  n.
963/1965, ed in particolare l'art. 98; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
orientamento  e   modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura,  che  prevede   incentivi   finanziari   per   gli
imprenditori ittici; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme
di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo
al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo
I, lettera v); 
  Viste le basi scientifiche dei piani  di  gestione  per  le  unita'
autorizzate  al  sistema  di   pesca   a   strascico   iscritte   nei
compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19,
predisposti ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e
gia' esaminati dal Comitato  tecnico  scientifico  della  Commissione
europea; 
  Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati  a  livello  nazionale,  da  ultimo,  con  decreto
direttoriale del 20 maggio 2011,  che  prevedono  riduzioni  graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale
19 maggio 2011; 
  Vista la legge n. 241 del 1990  ed  in  particolare  l'art.  21-ter
inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; 
  Visto l'art. 35, commi 1 e 3 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, recante disposizioni urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria
che ha disposto la misura  arresto  temporaneo  obbligatorio  per  le
imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante; 
  Considerato che i  dati  del  Comitato  tecnico  scientifico  della
Commissione  europea  indicano  che  il  54%  degli  stock  del   Mar
Mediterraneo sottoposti a valutazione dello sforzo di pesca risultano
eccessivamente sfruttati e pertanto, si ritiene necessario  applicare
il principio di precauzione cosi' come regolato nel regolamento  (CE)
del Consiglio n. 2371/2002; 
  Ritenuto necessario in conformita' alla citata  normativa,  attuare
un fermo biologico continuativo al fine di rafforzare la tutela della
risorsa e garantire un migliore equilibrio fra le risorse  biologiche
e l'attivita' di pesca, attraverso la previsione  di  un  periodo  di
fermo temporaneo diversamente articolato per aree; 
  Considerato  che  le  predette  disposizioni  eviteranno  ulteriori
aumenti dei tassi  di  mortalita'  del  novellame  ed  assicurano  la
riproduzione o accrescimento di specie marine sovrasfruttate; 
  Ritenuto di disciplinare gli aiuti da erogare alle imprese di pesca
interessate  dalla  suddetta  misura  del  fermo   obbligatorio   con
successivo provvedimento ministeriale; 
  Ritenuto opportuno, in  relazione  ai  propri  fini  istituzionali,
promuovere l'immagine del pescatore quale guardiano  del  mare  anche
attraverso il cofinanziamento di iniziative finalizzate  alla  tutela
dell'ecosistema marino; 
  Sentita  la  Commissione  consultiva  centrale  per  la   pesca   e
l'acquacoltura nella riunione del 14 luglio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Ambito applicativo 
 
  1. Le interruzioni temporanee  della  pesca,  di  cui  al  presente
decreto, riguardano le unita' per le quali la  licenza  autorizza  al
sistema di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle  unita'
abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al  fine
di garantire  un  idoneo  equilibrio  tra  le  risorse  biologiche  e
l'attivita' di pesca. 
  2. Con successivo provvedimento ministeriale  sono  disciplinati  i
criteri e le modalita' per l'erogazione degli aiuti alle  imprese  di
pesca di cui al precedente comma, determinati in funzione dei  giorni
lavorativi di fermo eseguiti nei periodi definiti dal successivo art.
2. Con lo stesso  provvedimento  sono  indicati  i  termini  inerenti
l'attivazione della  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  in
deroga.