IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle
Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010,
emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per
l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui
il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro
o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del
Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13
maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento
delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di
Stato;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in
particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si e' stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno
stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22
luglio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 61.929 milioni di euro;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 4,25 % con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio
2014;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del
decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle
premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del
Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1°
luglio 2014. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di
euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.
I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.
Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti
articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda
tranche dei buoni, per un importo massimo pari al 25 per cento
dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare
agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di
cui ai successivi articoli 10 e 11.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di
ogni anno di durata del prestito. La prima semestralita' e' pagabile
il 1° gennaio 2012 e l'ultima il 1° luglio 2014.