IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 61.929 milioni di euro; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25 % con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro. I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9. Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai successivi articoli 10 e 11. Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralita' e' pagabile il 1° gennaio 2012 e l'ultima il 1° luglio 2014.