IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2008/99/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
  Vista  la  direttiva  2009/123/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva  2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione  di
sanzioni per violazioni; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  recante
attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa   all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
l'articolo 19; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e tenuto conto che  le  competenti  Commissioni  del  Senato
della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministri  degli  affari
esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 727, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 727-bis 
 
 
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione  di  esemplari
          di specie animali o vegetali selvatiche protette) 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  fuori
dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti
ad una specie animale selvatica protetta e' punito con  l'arresto  da
uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo  i  casi  in
cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari  e
abbia un impatto trascurabile  sullo  stato  di  conservazione  della
specie. 
  Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva  o  detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica  protetta  e'
punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantita' trascurabile di  tali  esemplari  e  abbia  un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»; 
    b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 733-bis 
 
 
(Distruzione o deterioramento  di  habitat  all'interno  di  un  sito
                              protetto) 
 
  Chiunque,  fuori  dai  casi  consentiti,   distrugge   un   habitat
all'interno  di  un   sito   protetto   o   comunque   lo   deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, e' punito  con  l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.». 
  2. Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  727-bis  del  codice
penale,  per  specie  animali  o  vegetali  selvatiche  protette   si
intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e
nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 
  3. Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  733-bis  del  codice
penale per 'habitat all'interno  di  un  sito  protetto'  si  intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una  zona  sia  classificata
come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2,
della direttiva  2009/147/CE,  o  qualsiasi  habitat  naturale  o  un
habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma  dell'art.  4,  paragrafo  4,  della  direttiva
92/43/CE. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2008/99/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          6 dicembre 2008, n. L 328. 
              - La direttiva 2009/123/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          27 ottobre 2009, n. L 280. 
              - Il decreto legislativo 6  novembre  2007,  n.202,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  2007,  n.
          261, S.O 
              -  L'art.  19  della  legge   4   giugno   2010,   n.96
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2009),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 19.(Delega al Governo per  il  recepimento  della
          direttiva  2008/99/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  19  novembre  2008,  sulla  tutela  penale
          dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che  modifica
          la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato
          dalle navi e all'introduzione di sanzioni per  violazioni).
          - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  il  termine
          di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi al fine  di  recepire
          le disposizioni della direttiva 2008/99/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela
          penale dell'ambiente, e  della  direttiva  2009/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,
          che   modifica    la    direttiva    2005/35/CE    relativa
          all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
          sanzioni per violazioni. 
              2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e  del  mare,  del  Ministro  per  le  politiche
          europee e del Ministro della giustizia, di concerto con  il
          Ministro  degli  affari  esteri,  con  il  Ministro   dello
          sviluppo  economico,  con  il  Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari e  forestali,  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   e   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle modalita'
          e delle procedure di cui all'art. 1, secondo i  principi  e
          criteri direttivi generali di cui all' articolo 2,  nonche'
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi  specifici,
          realizzando  il  necessario  coordinamento  con  le   altre
          disposizioni vigenti: 
                a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del
          capo I del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  e
          successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate
          nelle direttive di cui al comma 1; 
                b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse
          o a vantaggio dei quali e' stato commesso uno dei reati  di
          cui alla lettera  a),  adeguate  e  proporzionate  sanzioni
          amministrative pecuniarie, di  confisca,  di  pubblicazione
          della  sentenza  ed   eventualmente   anche   interdittive,
          nell'osservanza dei principi di omogeneita' ed  equivalenza
          rispetto  alle  sanzioni  gia'  previste  per   fattispecie
          simili,  e  comunque  nei  limiti  massimi  previsti  dagli
          articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.
          231, e successive modificazioni.».