IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
Vista la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
sanzioni per violazioni;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante
attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in particolare,
l'articolo 19;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e tenuto conto che le competenti Commissioni del Senato
della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministri degli affari
esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 727, e' inserito il seguente:
«Art. 727-bis
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari
di specie animali o vegetali selvatiche protette)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori
dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti
ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da
uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in
cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e
abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e'
punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;
b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente:
«Art. 733-bis
(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito
protetto)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat
all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice
penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si
intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e
nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice
penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata
come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2,
della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un
habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
92/43/CE.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2008/99/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
6 dicembre 2008, n. L 328.
- La direttiva 2009/123/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
27 ottobre 2009, n. L 280.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.202, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n.
261, S.O
- L'art. 19 della legge 4 giugno 2010, n.96
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
«Art. 19.(Delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale
dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica
la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato
dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di recepire
le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela
penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
sanzioni per violazioni.
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello
sviluppo economico, con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle modalita'
e delle procedure di cui all'art. 1, secondo i principi e
criteri direttivi generali di cui all' articolo 2, nonche'
secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici,
realizzando il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del
capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e
successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate
nelle direttive di cui al comma 1;
b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse
o a vantaggio dei quali e' stato commesso uno dei reati di
cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni
amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione
della sentenza ed eventualmente anche interdittive,
nell'osservanza dei principi di omogeneita' ed equivalenza
rispetto alle sanzioni gia' previste per fattispecie
simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli
articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e successive modificazioni.».