IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI  
 
  Nella riunione odierna, in presenza del prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,  vice  presidente,  del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e  del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale; 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali  (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice); 
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  del  15  luglio  2004   (in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381)  in  materia  di  elenchi
telefonici alfabetici del servizio universale; 
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  del  1°  aprile  2010   (in
www.garanteprivacy.it, doc. web n.1711492) sul trattamento  dei  dati
personali degli abbonati in caso di number portability; 
  Visto il  provvedimento  del  Garante  del  24  febbraio  2011  (in
www.garanteprivacy.it,  doc.  web  n.   1794638)   sui   modelli   di
informativa e di  richiesta  di  consenso  al  trattamento  dei  dati
personali relativi agli abbonati ai  servizi  di  telefonia  fissa  e
mobile; 
  Considerato  che,  in  base   alle   prescrizioni   contenute   nel
provvedimento del 24 febbraio 2011,  gli  operatori  telefonici  sono
tenuti a somministrare il nuovo modello di informativa e di  consenso
per  la  telefonia  fissa  e  mobile  di  cui   all'Allegato   I   al
provvedimento, oltre che  ai  nuovi  abbonati,  anche  a  coloro  che
cambino operatore richiedendo la c.d. number portability; 
  Considerato, altresi', che, ferme restando le prescrizioni  di  cui
al provvedimento del 1° aprile 2010  sulla  number  portability,  gli
abbonati che cambino operatore, oltre a ricevere il nuovo modello  di
informativa e  di  consenso  di  cui  sopra,  nel  caso  in  cui  non
rispondano o non riconsegnino  tale  modello,  mantengono  le  scelte
fatte con il precedente  operatore  relativamente  alla  presenza  in
elenco dei dati e delle informazioni gia' fornite, salvo il  caso  di
diversa espressione di volonta' da manifestarsi in qualunque momento; 
  Viste le osservazioni di Assotelecomunicazioni-Asstel  (di  seguito
Asstel) del 16 febbraio 2011 nelle quali, con riguardo al trattamento
dei dati degli abbonati  in  caso  di  portabilita'  del  numero,  si
indicava un piano temporale delle attivita' necessarie agli operatori
per adeguare il funzionamento del  data  base  unico  degli  abbonati
(c.d. DBU) alle  disposizioni  gia'  dettate  dall'Autorita'  con  il
provvedimento del 1° aprile 2010; 
  Vista la  successiva  nota  dell'Autorita'  del  2  marzo  2011  di
trasmissione ad Asstel del testo del provvedimento  del  24  febbraio
2011 e  di  contestuale  richiesta  di  chiarimenti  sullo  stato  di
attuazione delle prescrizioni di cui al citato provvedimento  del  1°
aprile 2010; 
  Considerato  che  il  provvedimento  del  1°  aprile  2010,   nello
stabilire il principio del mantenimento del consenso gia' espresso  e
registrato in DBU da ciascun abbonato anche nel caso di  portabilita'
del numero, salvo diversa scelta comunicata al nuovo operatore  (c.d.
recipient), ha  comportato  l'obbligo  per  tutti  gli  operatori  di
acquisire con continuita' i consensi gia' rilasciati  dagli  abbonati
di altri operatori in caso di number portability; 
  Viste le osservazioni contenute nella nota di Asstel del  23  marzo
2011  ed  in  quella  successiva  del  30  marzo   nelle   quali   si
evidenziavano  le   difficolta'   di   natura   tecnico-organizzativa
incontrate dagli operatori telefonici ed emerse anche nel corso della
specifica attivita' di un  costituito  «Tavolo  Interoperatori»,  nel
dare compiuta attuazione alle misure prescritte dall'Autorita' con il
menzionato provvedimento sulla number portability; 
  Vista  la  documentazione  analitica,  anche  di  natura   tecnica,
prodotta da Asstel con riguardo alle  cause  del  ritardo,  da  parte
degli operatori aderenti, nell'applicazione delle misure previste dal
provvedimento del 1° aprile 2010; 
  Considerate, in particolare, le difficolta' emerse in ragione della
circostanza che, alla data del 1° aprile 2010, i sistemi  tecnici  di
alimentazione  e  di  lettura  del  DBU  non  risultavano  idonei   a
garantire, in caso di portabilita' del numero di  telefonia  fissa  o
mobile, il mantenimento nel data base unico dei consensi  manifestati
in precedenza dal cliente, posta  la  relativa  predisposizione  alla
cancellazione automatica dei  consensi  in  caso  di  cessazione  del
contratto con l'operatore originario (c.d. donating); 
  Considerata, pertanto, la rappresentata necessita' di ricercare una
soluzione tecnica idonea ad evitare la suddetta  cancellazione  e  ad
individuare la possibilita'  per  il  nuovo  operatore  recipient  di
leggere il DBU in modo da  acquisire  le  informazioni  necessarie  a
garantire il rispetto delle scelte espresse dal cliente all'operatore
donating in caso di portabilita' del numero; 
  Valutate, altresi',  ai  fini  dell'adeguamento  alle  prescrizioni
dell'Autorita', le rappresentate difficolta' di interoperabilita'  di
tutti gli operatori del mercato,  soprattutto  di  quelli  di  minori
dimensioni che non riescono «a  leggere  il  DBU»,  essendo  in  esso
configurati con il solo profilo di fornitore e non anche  con  quello
di fruitore; 
  Valutata la prospettata soluzione di incaricare un  soggetto  terzo
della raccolta dei consensi di tutti i numeri in  number  portability
dei diversi operatori di telefonia fissa e mobile e dell'elaborazione
di un elenco completo di abbonati, oggetto di «cessione in  modalita'
number portability», disponibile anche  per  gli  operatori  che  non
leggono il DBU, evitando a questi ultimi la realizzazione di  costose
interfacce  di  comunicazione  con  tutti  gli  altri   operatori   e
consentendo un efficace adeguamento alle prescrizioni  dell'Autorita'
attraverso il ricorso ad un'unica interfaccia verso tale soggetto; 
  Rilevata,  pertanto,   l'individuazione   del   predetto   soggetto
nell'ISCOM  -  Istituto  Superiore  delle   Comunicazioni   e   delle
Tecnologie dell'Informazione (organismo tecnico-scientifico che opera
nell'ambito del Ministero dello  sviluppo  economico  -  Dipartimento
comunicazioni); 
  Considerati,  inoltre,  i  tempi  necessari  per  bandire  la  gara
pubblica  relativa  all'individuazione,  da  parte  dell'ISCOM,   del
soggetto fornitore dell'apposito software e della piattaforma tecnica
necessari alla realizzazione dei suddetti servizi; 
  Valutata la congruita' del termine del 1° novembre 2011 indicato da
Asstel per la realizzazione delle  misure  necessarie  «affinche'  il
sistema  del  DBU  possa  essere  in  grado  di  gestire  la   number
portability»; 
  Vista l'audizione tenutasi, presso l'Autorita',  con  Asstel  ed  i
rappresentanti dei maggiori operatori telefonici nazionali in data 20
maggio  2011,  nel  corso  della  quale  sono  state  evidenziate  le
richiamate  difficolta'  e  ribadita  la  volonta'   di   un   celere
adeguamento alle prescrizioni impartite dall'Autorita'; 
  Vista la nota del 21 giugno 2011 con la quale Asstel, nel  ribadire
la sussistenza dei predetti vincoli  e  delle  individuate  soluzioni
tecniche, ha richiesto all'Autorita' «una sospensione  dell'efficacia
del provvedimento del 1° aprile 2010» sino alla data del 1°  novembre
2011, al fine di pervenire alla definitiva implementazione, da  parte
di tutti gli operatori, delle nuove funzionalita' idonee a consentire
l'adeguamento del DBU al menzionato provvedimento; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.  1/2000
del 28 giugno 2000; 
  Relatore il dott. Mauro Paissan; 
 
                         Tutto cio' premesso 
                             il Garante 
 
accoglie l'istanza presentata da Assotelecomunicazioni-Asstel in data
21 giugno 2011 e prescrive, ai sensi degli artt. 143, lett. b) e 154,
lett. c) del Codice, a tutti gli  operatori  telefonici,  l'adozione,
entro e non oltre il termine del 1° novembre 2011, di tutte le misure
necessarie  per  adempiere  a  quanto  indicato   nel   provvedimento
dell'Autorita' del 1° aprile 2010  sul  trattamento  dei  dati  degli
abbonati in caso di number portability. 
  Il  mancato  rispetto  del   presente   provvedimento   comportera'
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 162,  comma  2-ter  del
Codice. 
  Si dispone la trasmissione di copia del presente  provvedimento  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 luglio 2011 
 
                                              Il Presidente: Pizzetti 
Il relatore: Paissan 
 
                                     Il segretario generale: De Paoli