IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  maggio  2007,  e   successive
modificazioni, con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  Indicazione
Geografica Tipica dei vini "Marche" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione; 
  Vista  la  domanda  presentata  dalle  seguenti   Associazioni   di
categoria della Regione Marche: CIA,  Copagri,  Coldiretti,  Fedagri,
Legacoop,  Assivip,  Vinea,  dal  Consorzio  tutela  vini  piceni   e
dall'Istituto marchigiano tutela vini, intesa ad ottenere la modifica
della   Indicazione   Geografica   Tipica   dei   Vini   "Marche"   e
l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla sopra  citata
domanda di modifica; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.10 del 14/2/2011; 
  Vista altresi' l'istanza avverso  al  sopracitato  parere  ed  alla
relativa proposta del disciplinare  di  produzione  presentata  dalla
Ditta Cantina dei Colli Romagnoli  Soc.  Coop  ed  altri,  intesa  ad
ottenere la deroga per la vinificazione fuori dalla  zona  delimitata
di cui all' articolo 5 del disciplinare di che trattasi; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  Nazionale  per  la  Tutela  e  la
Valorizzazione delle Denominazioni di  Origine  e  delle  Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione  del  21  e  22
marzo 2011, favorevole all'accoglimento della suddetta istanza; 
  Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla sopra  citata
istanza; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione dei vini a IGT "Marche" in conformita'  ai
pareri espressi dal citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  IGT   «Marche»,
riconosciuto con decreto ministeriale 24  maggio  2007  e  successive
modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire  dalla
campagna vendemmiale 2011/2012.