IL CAPO DIPARTIMENTO 
         delle competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo  8
aprile 2010, n° 61; 
  Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2003,  con  il  quale  e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata  dei  vini
«Terre dell'Alta Val  D'Agri»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela  e  valorizzazione
vini DOC «Terre dell'Alta Val D'Agri» intesa  ad  ottenere  modifiche
del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine
Controllata dei vini «Terre dell'Alta Val D'Agri»; 
  Visto il parere favorevole della  Regione  Basilicata  sulla  sopra
citata domanda di modifica; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie  Generale -  n.
95 del 26 aprile 2011; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi procedere  alla  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Terre dell'Alta  Val  D'Agri»  ed  all'approvazione  del
relativo disciplinare di produzione in argomento, in  conformita'  al
parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Terre dell'Alta Val  D'Agri",  riconosciuto  con
decreto ministeriale 4 settembre 2003, e' sostituito per  intero  dal
testo annesso al presente decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in
vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.